Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro

la mafia), come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n.

256, e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27

dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1994 dal Tribunale di

Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione a carico di

Zagaria Vincenzo, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adi'to su

richiesta di modifica del luogo di soggiorno obbligato formulata da

persona già sottoposta con precedente decreto del medesimo giudice

alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica

sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha

sollevato, con ordinanza del 17 maggio 1994, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della

legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1 della

legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma e 7,

secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento

agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della

Costituzione;

che il giudice rimettente muove dal rilievo per cui, dopo le

modifiche apportate dalla richiamata legge n. 256 del 1993, la

disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di

pubblica sicurezza consente di disporre ed applicare l'obbligo di

soggiorno - nei casi in cui le altre misure non sono ritenute idonee

alla tutela della sicurezza pubblica - esclusivamente nel comune di

residenza o dimora abituale, e non anche in altra località;

che secondo il rimettente l'impossibilità di rideterminare il

luogo di applicazione dell'obbligo di soggiorno in comune diverso da

quello previsto dalla denunciata normativa, anche quando la relativa

richiesta sia formulata dal prevenuto - come nel caso - in base

all'esigenza di svolgere altrove una attività lavorativa, si

porrebbe in contrasto: a) con l'articolo 1, primo comma, della

Costituzione, per ingiustificata violazione del principio lavoristico

che è fondamento primario della Repubblica; b) con l'art. 4 della

Costituzione, per violazione del principio di promozione del diritto

al lavoro; c) con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, essendo

precluso il diritto ad una risposta giurisdizionale, adeguatamente

motivata, sulla richiesta (formulata del resto in ossequio alla

prescrizione di "darsi alla ricerca di un lavoro" prevista dall'art.

5 della legge n. 1423 del 1956) dell'interessato; d) con l'art. 27,

secondo comma, della Costituzione, risultandone negato il diritto al

lavoro a persona non già condannata - e dunque riconosciuta

"colpevole" - ma solo ritenuta socialmente pericolosa;

che, conclude il rimettente, per ovviare agli esposti profili di

illegittimità costituzionale, dovrebbe essere consentito al giudice

di individuare il luogo di soggiorno obbligato in un comune anche

diverso da quello della residenza del proposto, sia pure esercitando

la scelta secondo criteri di estrema prudenza, derogando alla regola

generale in presenza di casi eccezionali, quale sarebbe da ritenere

quello in esame;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere - attraverso richiamo ad altro atto di

intervento, riferito a diverso problema - che la questione sia

dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

Considerato che il giudizio, nel corso del quale è stata

sollevata la questione, si configura quale procedimento di modifica

di precedente provvedimento applicativo della misura di prevenzione,

a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, come è reso manifesto dal fatto che il giudice rimettente è

lo stesso organo giudiziario che in detta norma è individuato come

competente al riguardo, e cioè è l'organo che ha emanato il

provvedimento, nonché, ulteriormente, dal fatto che la denuncia di

illegittimità costituzionale investe anche la norma in argomento;

che il procedimento di modifica - o revoca - della misura già

disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7

citato, è, secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e

presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne

è oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi

di impugnazione;

che, come risulta espressamente dall'ordinanza di rinvio, il

provvedimento applicativo della misura di prevenzione è stato

appellato dalla persona ad essa sottoposta, per cui, alla stregua del

principio sopra ricordato, il tribunale rimettente risulta essere un

organo evidentemente privo di poteri decisori, e la questione

sollevata deve perciò essere dichiarata manifestamente

inammissibile, in conformità al consolidato orientamento di questa

Corte (ordd. n. 120 del 1993, n. 59 del 1990, n. 157 del 1989, n. 234

del 1987), anche in quanto la questione stessa attiene al momento

esecutivo e dunque a fase non ancora attuale del procedimento (da

ultimo, sent. n. 242 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della

legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) - come

modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli

artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27 dicembre

1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata.

in riferimento agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma

e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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