Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74,

secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Grosseto sul ricorso di Papini Mario, iscritta al n.

52 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 177 dell'anno 1983,

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Grosseto sul ricorso della S.p.a. Grandi

Magazzini al Risparmio, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno

1983.

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con ordinanze 18 dicembre 1981 e il giugno 1982 la

Commissione tributaria di primo grado di Grosseto ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo e terzo comma, del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in quanto esclude la detrazione dal

reddito d'impresa - ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche - delle poste passive non registrate nelle scritture

contabili prescritte e non imputate nel conto profitti e perdite.

Considerato che questione identica è stata decisa, nel senso della

non fondatezza, con la sentenza n. 186 del 1982;

che le ordinanze anzidette non allegano argomentazioni nuove, le

quali possano indurre a discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 74, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (" Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche"), sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24 e 53 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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