Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28 gennaio

1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di

espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze emesse il 22

dicembre 1976 dal Tribunale di Napoli, il 19 febbraio 1979 dal

Tribunale di Firenze, il 28 febbraio e il 4 aprile 1979 dalla Sezione

di Corte d'Appello di Campobasso, il 22 settembre e il 13 novembre 1978

dalla Corte d'Appello di Bologna (n. 3 ordinanze), il 16 febbraio 1979

dalla Corte d'Appello di Firenze e il 14 e il 4 maggio 1979 dalla Corte

d'Appello di Lecce, iscritte rispettivamente al n. 429 del registro

ordinanze 1977 e ai nn. 482, 533, 583, 633, 634, 635, 642, 656 e 701

del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 306 del 1977 e nn. 230, 251, 291, 318, 310, 325, 332 e

338 del 1979.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Coop. A. Murri, della

S.p.a. Fiord, della Soc. Coop. La Fornace, di Garulli Franco, dalla

S.p.a. Cave Reno e del Comune di Bologna, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

concernenti i criteri per la determinazione delle indennità relative

ad immobili espropriati per pubblica utilità.

Considerato che le norme stesse sono state dichiarate illegittime

con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte e che

pertanto le stesse hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14

legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze di cui in

epigrafe in relazione agli artt. 3,36,42 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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