Corte costituzionale

Ordinanza n. 791/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto

comma, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ("Norme per

l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"),

convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94,

promossi con ordinanze emesse il 3 gennaio 1987, il 17 marzo 1987, il

14 maggio 1987, il 26 giugno 1987, il 21 luglio 1987 e il 7 luglio

1987 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 207, 302,

606, 804, 805 e 806 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 32, 46 e 54, 1ª serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di sei procedimenti civili aventi per

oggetto la fissazione di una nuova data per l'esecuzione di alcuni

provvedimenti di rilascio di immobili urbani destinati ad uso

abitativo, il Pretore di Milano con ordinanze, emesse,

rispettivamente, il 14 maggio 1987 (R.O. n. 606/1987), il 26 giugno

1987 (R.O. n. 804/1987), il 7 luglio 1987 (R.O. n. 806/1987), il 21

luglio 1987 (R.O. n. 805 /1987), il 3 gennaio 1987 (R.O. n. 207/1987)

ed il 17 marzo 1987 (R.O. n. 302/1987) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), del

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ("Norme per l'edilizia

residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale dispone che

le norme relative alla fissazione di una nuova data per i

provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si applicano

qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del

conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i

diciotto milioni di lire (salva l'ipotesi in cui il conduttore abbia

a sua volta in corso un procedimento di graduazione relativo ad un

immobile di sua proprietà);

che il Pretore faceva riferimento: a) agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, in quanto la norma impugnata escludeva dalla tutela

giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione

economica; b) agli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione alla

diversa disciplina legislativa vigente riscontrabile nel sistema

tributario a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da

lavoro autonomo; c) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto

la norma escludeva il limite di reddito sopraindicato qualora il

conduttore avesse dimostrato di non poter ottenere la disponibilità

di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di

graduazione dello sfratto emesso nei suoi confronti; d) ed infine

agli artt. 3 e 31 della Costituzione, in ragione del fatto che lo

stesso limite di reddito operava senza differenziare se la medesima

cifra fosse destinata alle necessità della vita di una o più

persone o addirittura di una famiglia numerosa, e senza che fosse

stato predisposto alcun correttivo, onde appariva lesa anche

l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;

che davanti a questa Corte è intervenuta, in cinque dei sei

giudizi, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la declaratoria

d'infondatezza;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche che investono un'unica norma;

che con l'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12

("Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione

abitativa"), convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985,

n. 118, è stata disposta la sospensione e la graduazione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo

non ancora eseguiti (commi primo e secondo) con l'eccezione dei

provvedimenti "fondati sulla morosità del conduttore o del

subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi

previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1, limitatamente all'uso

abitativo, 2, 3, 6, 7 e 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e

dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 15

dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15

febbraio 1980, n. 25";

che nelle ordinanze di rimessione i provvedimenti di rilascio

risultano essere stati emessi rispettivamente il 25 gennaio 1986, il

24 novembre 1986, il 25 giugno 1986, il 30 giugno 1986, il 14

febbraio 1985 ed il 25 ottobre 1985, ossia dopo l'entrata in vigore

delle sopracitate leggi senza che il giudice a quo abbia motivato in

ordine all'applicabilità della norma impugnata e quindi sulla

rilevanza delle questioni da lui sollevate;

che, inoltre, la materia è stata ulteriormente disciplinata con

il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 ("Misure urgenti per

fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative"),

convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1986, n. 899,

nonché dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con

modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;

che identiche questioni sono già state dichiarate da questa

Corte manifestamente inammissibili con l'ordinanza n. 264 del 1987

per le medesime ragioni;

che, pertanto, anche le questioni in argomento vanno dichiarate

manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla

rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma,

lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ("Norme per

l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"),

convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94,

sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione,

dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:791 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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