Corte costituzionale

Ordinanza n. 790/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dal Pretore di Imperia nel

procedimento civile vertente tra Dao Giorgio ed altri e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale dell'anno

1988;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1987 dal Pretore di Caltanissetta

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mancuso Calogero ed

altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 102 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.14, 1ª serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze n. 46/1988 emessa il 5 ottobre 1987

dal pretore di Imperia e n.102/1988 emessa il 23 maggio 1987 dal

pretore di Caltanissetta, nei rispettivi procedimenti civili vertenti

sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da

parte di esercenti attività commerciali e di liberi professionisti,

è stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 31 (in particolare, l'ord. n. 102/88, del

comma 8 in relazione ai commi 1, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 16) legge 28

febbraio 1986 n.41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di

contribuzione per gli esercenti attività commerciali e per i liberi

professionisti rispetto ad altre categorie di soggetti tenuti alla

contribuzione, nonché l'obbligo di contribuzione fissa annua per i

lavoratori autonomi (cosiddetto "minimale"), in riferimento agli

artt. 3, 35 e 53 Cost.;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche o comunque connesse;

che le ordinanze in epigrafe sollevano la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, legge 28 febbraio 1986 n.

41 sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione

da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive

ordinanze nn. 431 e 595 del 1988;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, legge n. 41

del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa

all'art.31, n.10 citata legge, già dichiarata incostituzionale nella

parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai

precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore

rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova

contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo

determinato ai sensi del precedente comma 8;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, legge 28

febbraio 1986, n. 41, in riferimento agli artt. 3, 35, 53, Cost.,

sollevata dai Pretori di Imperia e Caltanissetta con le ordinanze in

epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10, legge 28 febbraio

1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:790 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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