Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma

quinto, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme

per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti),

promosso con l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Pretore di

Milano nel procedimento civile vertente tra Parbotti Walter e Papetti

Bianca Maria ed altro, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso da Parbotti

Walter contro Papetti Bianca, avente ad oggetto la fissazione di una

nuova data per l'esecuzione di provvedimento di rilascio per finita

locazione adottato il 15 giugno 1986 e concernente un immobile locato

ad uso di abitazione, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il

19 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b), del

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia

residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede che

le disposizioni relative alla fissazione di una nuova data per i

provvedimenti di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione non

si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo

familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei

redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni (salva l'ipotesi

in cui il conduttore abbia a sua volta in corso procedimento di

graduazione relativo ad immobile di sua proprietà);

che, ad avviso del Pretore, sarebbero violati: a) gli artt. 3 e

24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata esclude dalla

tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione

economica; b) gli artt. 3 e 36 della Costituzione, avuto riguardo

alla radicale diversità riscontrabile nel sistema fiscale a seconda

che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; c)

gli artt. 3 e 31 della Costituzione, in considerazione dell'eguale

operatività preclusiva del limite di reddito, senza tener conto

della composizione del nucleo familiare del conduttore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che il provvedimento di rilascio oggetto di esecuzione

è stato emesso il 15 giugno 1986, e quindi nel vigore del

decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore

delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con

modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, che, all'art. 1,

dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

degli immobili destinati ad uso di abitazione, non ancora eseguiti,

con la sola eccezione dei provvedimenti "fondati sulla morosità del

conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una

delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1,

limitatamente all'uso abitativo, 2, 3, 6, 7 ed 8 della legge 27

luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del

decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 639, convertito, con

modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25", e quindi senza

tener conto del requisito del reddito del conduttore;

che, inoltre, anteriormente all'emissione dell'ordinanza in

esame, la materia è stata ulteriormente disciplinata - sempre nel

senso dell'irrilevanza del suddetto requisito - dal decreto-legge 29

ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, in legge 23

dicembre 1986, n. 899, e dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26,

convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;

che il giudice a quo ha del tutto omesso di motivare in ordine

all'applicabilità - in presenza delle norme sopra richiamate - della

norma impugnata, e quindi sulla rilevanza della questione sollevata;

che identiche questioni sono già state dichiarate

manifestamente inammissibili da questa Corte con le ordinanze n. 264

del 1987 e n. 791 del 1989, per difetto di motivazione sulla

rilevanza;

che, pertanto, anche la questione in esame va dichiarata

manifestamente inammissibile per eguale ragione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b), del

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia

residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in

relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione, dal Pretore

di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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