Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29,

secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per

l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dal pretore di Arena nel

procedimento penale a carico di Scopelliti Francesco, iscritta al n.

283 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974;

2) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal pretore di Bovino nel

procedimento penale a carico di Di Giovanni Antonietta Maria Filomena

ed altri, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29,

secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in

cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere

accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme

previste dalla legge antisismica, con riferimento agli artt. 24 e 3

della Costituzione;

che, nei giudizi dinanzi a questa Corte, nessuna delle parti si è

costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i giudizi, relativi alla stessa questione, possono essere

riuniti e decisi con unico provvedimento.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio

1974 e con ordinanza n. 294 del 27 dicembre 1974, ha rispettivamente

dichiarato non fondata e manifestamente infondata la indicata questione

di legittimità costituzionale, proposta negli stessi termini da altri

giudici;

che non vengono allegati né sussistono motivi che inducano a

modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative o per i giudizi davanti

a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre

1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con

particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta, con

le ordinanze indicate in epigrafe, con 8 riferimento agli artt. 24 e 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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