Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1998

Altra decisione · depositata il 26/03/1998 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne

elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica), promossi con ordinanze emesse:

1) l'una il 22 aprile 1996 dal pretore di Bari nel procedimento

civile vertente tra il Gruppo Editoriale Sigma 86 S.p.a. ed il

Garante per la radiodiffusione e l'editoria, iscritta al n. 879 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) l'altra il 1 luglio 1996 dal pretore di Novara, sezione

distaccata di Borgomanero, nel procedimento civile vertente tra la

SAM Editoriale S.r.l. ed il Garante per la radiodiffusione e

l'editoria, iscritta al n. 1219 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il pretore di Bari, con ordinanza del 22 aprile 1996

(r.o. n. 879 del 1996) - emessa nel corso del giudizio instaurato dal

Gruppo Editoriale Sigma 86 S.p.a., in opposizione alla sanzione

amministrativa pecuniaria di L. 50.000.000 irrogata dal Garante per

la radiodiffusione e l'editoria, per la violazione dell'art. 1, comma

5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 16, comma 4, del

regolamento 26 gennaio 1994 per la disciplina delle trasmissioni di

propaganda elettorale - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,

n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), denunciandone il

contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, nella

parte in cui, per l'illecito commesso da emittenti operanti in ambito

locale, non prevede una sanzione con un minimo edittale meno elevato

rispetto a quanto stabilito per la concessionaria del servizio

pubblico e per le emittenti private operanti in ambito nazionale;

che il pretore di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, con

ordinanza del 1 luglio 1996 (r.o. n. 1219 del 1996) - emessa nel

corso di un analogo giudizio instaurato dalla SAM Editoriale S.r.l.

in opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal

Garante per la radiodiffusione e l'editoria - ha sollevato questione

di legittimità costituzionale della medesima disposizione dell'art.

15, comma 1, della citata legge n. 515 del 1993 per contrasto con

l'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui la

citata norma non distingue, in sede di graduazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie, tra i soggetti operanti in ambito

nazionale e quelli in ambito locale;

che in entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili o, comunque, infondate;

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è

entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996 n. 650 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 545 recante

disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore

dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora

in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma

codificata) il cui art. 1, comma 23, nel disporre che "nei confronti

degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito

locale le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 dicembre

1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo", stabilisce, altresì, che

"le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la

radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto devono intendersi

prive di efficacia";

che, in relazione all'accennata modifica legislativa ed

all'ambito temporale di applicabilità del menzionato art. 1, comma

23, occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti, perché

valutino se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate

siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Malvica

Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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