Art. 16 — Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee
Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
Abrogato dal 28 dicembre 2013
Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
Abrogato dal 28 dicembre 2013
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1993 al 28 dicembre 2013. 307 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato "capitolo per spese obbligatorie". Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 e' aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e' stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo e' corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare e' pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul pi- ano nazionale. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art16 · fonte del testo
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