Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità

integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei

pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre

1994 dal pretore di Bari sul ricorso proposto da Ragone Giovanni

contro le Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritta al n. 366 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere il

computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di

buonuscita, il pretore di Bari, con ordinanza emessa il 3 dicembre

1994 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1997), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio

1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa

speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici

dipendenti);

che, secondo il giudice a quo - il quale richiama nel contesto

dell'ordinanza di rimessione le decisioni di altri organi giudicanti

ordinari e amministrativi che hanno sollevato identica questione -,

la norma censurata (sopravvenuta in corso di lite) si porrebbe in

contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108

della Costituzione, nella parte in cui - disponendo l'estinzione dei

giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae

alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i

profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle

pronunce accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della

legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della

Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e la

naturale precostituzione del giudice;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità della questione;

Considerato che identiche questioni sono già state dichiarate non

fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente

infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn. 19

e 125 del 1996 e n. 55 del 1997, in ragione dell'affermato carattere

tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle

aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di

computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal

servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura

pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita

illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei

giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha

sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa

di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori

dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la

sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle

suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del

1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora

immediatamente determinabili;

che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento

normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è

stato accordato per via legislativa - è stata riconosciuta (e va qui

ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non

incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale

riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua

prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103

del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme

relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella

determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108

della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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