Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1968 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

28 marzo 1967 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico

di Capriotti Giovanni, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15

luglio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al

Tribunale di Varese a carico di Capriotti Giovanni, la difesa

dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 503, ultimo

comma, del Codice di procedura penale, che conferisce al giudice, nei

giudizi direttissimi, la facoltà di concedere all'imputato un termine

non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa;

che il Tribunale di Varese ha ritenuto la questione non

manifestamente infondata, rilevando che la discrezionalità concessa al

giudice determinerebbe una situazione di disparità rispetto ad altre

situazioni prevedute dallo stesso Codice, e nelle quali la concessione

del termine a difesa è invece obbligatoria; ed ha pertanto rimesso gli

atti alla Corte costituzionale con ordinanza del 28 marzo 1967;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è

stata oggetto della sentenza n. 92 del 26 giugno 1967;

che con detta sentenza la Corte dichiarò non fondata la questione,

e non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Varese.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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