Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di

procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in

materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al

giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi

con due ordinanze emesse il 24 ottobre 2000 dal giudice di pace di

Francavilla Fontana, iscritte ai nn. 103 e 104 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto, del

24 ottobre 2000, il giudice di pace di Francavilla Fontana ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di

procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in

materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al

giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella

parte in cui prevedono che i giudizi civili - già pendenti di fronte

al pretore al 30 aprile 1995 e, quindi, trasferiti al tribunale per

effetto della intervenuta soppressione delle preture - una volta

attribuiti - in base alla normativa vigente al momento di entrata in

vigore della legge n. 479 del 1999 - alla competenza del giudice di

pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il

tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il

giudizio era pendente;

che il rimettente, premesso il contenuto delle norme

censurate, riferisce che i giudizi a quibus, originariamente

incardinati dinanzi alla sezione distaccata di Ceglie Messapica della

Pretura circondariale di Brindisi, una volta entrato in vigore il

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado), con il quale fu

disposta la soppressione degli uffici pretorili, venivano assegnati

alla sezione distaccata del Tribunale di Brindisi avente sede in

Francavilla Fontana non esistendo una sezione distaccata di quel

tribunale a Ceglie Messapica;

che, entrata, successivamente, in vigore la legge n. 479 del

1999, la competenza in ordine ai giudizi de quibus veniva attribuita

al giudice di pace di Francavilla Fontana e non già a quello di

Ceglie Messapica come, invece, avrebbe dovuto essere alla luce

dell'art. 5 del codice di procedura civile, secondo il quale la

giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla

situazione di fatto esistente al momento della proposizione della

domanda e senza che abbiano rilievo rispetto ad esse gli intervenuti

mutamenti della legge o della situazione medesima;

che, pertanto, lo spostamento della competenza territoriale

effettuato dalla norma censurata risulterebbe, ad avviso del

rimettente, in contrasto con "il principio costituzionale del giudice

precostituito per legge anche in rapporto al principio di pari

trattamento dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, 25 della

Costituzione";

che con separati atti, di identico contenuto, è intervenuto

nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;

che, ad avviso della parte pubblica, la questione sarebbe,

oltre che inammissibile, infondata poiché, per un verso, la norma

censurata non sarebbe intervenuta in materia di competenza

territoriale e, per altro verso, i giudizi a quibus non sarebbero

stati ab origine attribuiti al giudice di pace, organo all'epoca

della loro instaurazione ancora non istituito, con la conseguente

impossibilità di individuare, in relazione agli stessi, un giudice

di pace quale giudice naturale.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,

dal giudice di pace di Francavilla Fontana con le due ordinanze di

cui in epigrafe hanno ambedue ad oggetto gli artt. 1 e 2 (recte: 1,

comma 1, e 2, comma 1) della legge 16 dicembre 1999, n. 479

(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura

penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento

giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,

di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della

professione forense), nella parte in cui prevedono che i giudizi

civili - già pendenti di fronte al pretore al 30 aprile 1995 e,

quindi, trasferiti al tribunale per effetto della intervenuta

soppressione delle preture, una volta attribuiti - in base alla

normativa vigente al momento di entrata in vigore della legge n. 479

del 1999 - alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal

giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione

distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non

dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero

stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999;

che i giudizi avendo ad oggetto identiche questioni vanno

riuniti per essere congiuntamente decisi;

che l'individuazione del giudice di pace territorialmente

competente effettuata dalle norme censurate ed il conseguente

trasferimento dei giudizi si inquadrano, come già rilevato da questa

corte, nel novero dei provvedimenti volti ad agevolare l'entrata in

funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la

definizione dei giudizi civili già pendenti alla data di entrata in

vigore della riforma del processo civile (cfr. ordinanza n. 152 del

2001);

che, nell'ambito di tale disciplina, le norme impugnate

individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale,

valido per tutti i giudizi già pendenti dinanzi ai pretori -

successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi ai giudici

di pace - e non già per singole controversie;

che non sussiste, pertanto, la denunciata violazione

dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, la garanzia del giudice naturale non

è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario

né a posteriori oppure direttamente dal legislatore in conformità

alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia

stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di

legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione (cfr.,

oltre alla già richiamata ordinanza n. 152 del 2001, sentenza n. 419

del 1998 e ordinanza n. 159 del 2000);

che, nei predetti limiti, l'individuazione del giudice

competente è rimessa alla discrezionalità del legislatore il quale,

nel regolare la fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali

e processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di

ripartizione della competenza, deroghe fondate sul ragionevole

bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo (cfr.

sentenza n. 51 del 1997 e, ancora, ordinanza n. 152 del 2001, nonché

ordinanza n. 201 del 1997);

che la deroga prevista dalle norme impugnate rispetto agli

ordinari criteri di determinazione del giudice territorialmente

competente risponde alla finalità di semplificarne la

individuazione, anche in relazione alla eventuale configurabilità di

fori alternativi, evitando al contempo ai soggetti del processo i

disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento

del giudizio;

che la questione va, dunque, dichiarata manifestamente

infondata in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione, mentre

l'art. 24 risulta solo genericamente evocato dall'ordinanza di

rimessione ed è, dunque, privo di qualsiasi rilievo ai fini della

decisione della questione stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti al Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre

1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al

tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di

procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal giudice di pace di

Francavilla Fontana con le due ordinanze di cui in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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