Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1960 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale delle norme contenute

nel decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 3 ottobre

1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente

l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle

imprese private, promossi con le seguenti ordinanze:

a) ordinanze 10 ottobre 1959 della Corte di appello di Genova nei

procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Truppi

Cosimo, Solazzo Tommaso, Saporito Rocco, Rossi Florio, Raspitzu Paolo e

Puppo Andrea, iscritte rispettivamente ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del

Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;

b) ordinanze 24 ottobre 1959 della Corte di appello di Genova nei

procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Massone

Giovanni, Gnecco Arnaldo, Calcinelli Mario, Bizzocchi Giovanni, Villa

Giuseppe, Torazza Luigi e Profumo Ferdinando, iscritte rispettivamente

ai nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Registro ordinanze 1960 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30

gennaio 1960;

c) ordinanze 11 novembre 1959 della Corte di appello di Genova nei

procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Olivieri

Simone, Muzio Renato, Mortello Giovanni, Fresco Renato, Borgoni

Alessandro e Bellavigna Leopoldo, iscritte rispettivamente ai nn. 25,

26, 27, 28, 29 e 30 del Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile 1960;

d) ordinanza 10 gennaio 1960 del Pretore di Salerno nel

procedimento civile tra Pucciarelli Isabella e la ditta Baratta Paolo,

iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile 1960.

Viste le deduzioni, depositate in cancelleria il 19 febbraio 1960,

degli avvocati Vezio Crisafulli, Giovanni Margherita e Aurelio Becca,

nell'interesse delle parti Truppi Cosimo ed altri;

viste le deduzioni, depositate il 16 febbraio 1960, degli avvocati

Arturo Carlo Jemolo, Vincenzo Gagliardi e Arnaldo Messina,

nell'interesse dell'Unione italiana tranvie elettriche;

viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello

Stato, depositate il 2 gennaio 1960;

viste le deduzioni, depositate il 28 aprile 1960, dell'avvocato

Giovanni Margherita, nell'interesse delle parti Olivieri Simone ed

altri;

viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello

Stato, depositate il 1 marzo 1960;

viste le deduzioni, depositate il 1 aprile 1960, degli avvocati

Giorgio Balladore-Pallieri e Luciano Stanghellini, nell'interesse della

parte Pucciarelli Isabella,

viste le deduzioni, depositate il 20 febbraio 1960, dell'avvocato

Achille D'Aiuto, nell'interesse della ditta Baratta Paolo, e la

dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositata

il 13 febbraio 1960;

Ritenuto che, con le ordinanze sopra indicate, è stata proposta

alla Corte costituzionale la questione sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9

aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei

mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento

agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione;

Considerato che questa Corte ha già preso in esame la proposta

questione e con la propria sentenza 8 giugno 1960, n. 38, ha dichiarato

non fondata la questione medesima;

che non sussistono ragioni per una diversa decisione della

questione riproposta alla Corte sotto gli stessi profili esaminati nel

giudizio definito con la sentenza sopracitata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le

ordinanze indicate in epigrafe sulla legittimità costituzionale delle

norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n.

292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del

lavoro nelle imprese private;

ordina che gli atti siano restituiti alle competenti Autorità

giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI

- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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