Corte costituzionale

Ordinanza n. 587/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze

emesse il 24 novembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado

di Pavia e il 18 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di 1°

grado di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 130 del registro

ordinanze 1986 e al n. 128 del registro ordinanze 1987, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª Serie speciale,

dell'anno 1986 e n. 18, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Palmieri Claudio nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 24 novembre 1985 (n.

130/1986) e il 18 novembre 1986 (n. 128/1987) rispettivamente dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Firenze è stata

sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili) "nella parte in

cui a garanzia INVIM istituisce un privilegio sugli immobili

trasferiti", per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;

che i giudizi a quibus risultano promossi da acquirenti di

immobili avverso l'avviso di accertamento di valore per l'INVIM,

notificato dall'Ufficio "al fine di affermare il privilegio" (ord. n.

130/1986); ovvero avverso la procedura esecutiva instaurata con

conseguente istanza di rimborso dell'imposta pagata dallo stesso

acquirente in vece dell'alienante (ord. n. 128/1987);

che in entrambe le ordinanze si lamenta l'irrazionalità "di

assoggettare ad esecuzione il bene trasferito a titolo oneroso

prescindendo da ogni partecipazione dell'acquirente alla fase - anche

contenziosa - di accertamento del tributo"; imposizione che in

definitiva, in contrasto con l'art. 27 stesso d.P.R., finirebbe con

il trasferire all'acquirente ogni onere relativo;

che nel giudizio di cui all'ord. n. 128/1987 si è costituito il

ricorrente Claudio Palmieri concludendo per la fondatezza della

questione;

che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura generale dello Stato la quale ha dedotto

l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché

i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che i giudici rimettenti sollecitano l'eliminazione, dalla

disciplina dell'INVIM, dell'istituto del privilegio speciale sugli

immobili, per irrazionalità e contraddittorietà, in contrasto cioè

con gli artt. 3 e 53 Cost.; ovvero, l'approntamento di idonee

garanzie procedimentali in favore dell'acquirente, ex artt. 24 e 113

Cost.;

che la Corte ha già affermato come il privilegio speciale

immobiliare resti "accordato dalla legge in considerazione della

causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal

favore per le esigenze finanziarie dello Stato) ed assolva una

funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il

creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore. La

garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale è

legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per

adempimento o per prescrizione" (sent. n. 210 del 1971);

che quanto già affermato dà contezza della irrazionalità

delle censure sussistendo implicitamente, d'altronde, un rinvio,

nella disciplina dell'istituto, alle norme del codice civile;

che in conseguenza va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore

degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113

Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di

Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:587 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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