Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 30

aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme

in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 4

aprile 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra

Marzi Luigia e l'I.N.P.S. iscritta al n. 640 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318

dell'anno 1979;

Visti gli atti di costituzione di Marzi Luigia e dell'INPS nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal Pretore di

Parma in funzione di giudice del lavoro è stata sollevata questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile

1969 n.153 - che ha sostituito l'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488

- nella parte "in cui limita alla sola '...retribuzione percepita in

costanza di rapporto alle dipendenze di terzi...', il previsto

divieto di cumulo parziale (recte totale) delle '...quote eccedenti i

trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità

liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria...' con

altri redditi personali del pensionato", in riferimento all'art. 3,

primo comma, Cost.;

che oggetto del giudizio a quo è la pretesa della ricorrente

Marzi Luigia di cumulare integralmente la pensione di vecchiaia,

della quale è titolare, con la retribuzione percetta in dipendenza

della prestazione di lavoro subordinato, pretesa che l'art. 20 l. n.

153 del 1969 consente solo nella misura del 50% delle quote eccedenti

i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e invalidità;

che il Pretore osserva come la norma non sarebbe "sorretta da

alcuna giustificazione apprezzabile sul piano della ragionevolezza" (

come tale in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3

Cost.) in quanto "la disposizione impugnata non estende ad altri

redditi personali dei pensionati, aventi fonte diversa dal rapporto

di lavoro subordinato (quali i redditi da lavoro autonomo, da

attività professionali o commerciali, da capitali, da impresa, da

immobili etc.)", il suddetto cumulo con le pensioni a carico della

assicurazione generale obbligatoria, "in danno" soltanto dei titolari

di redditi da lavoro subordinato (oltre che di pensione);

che si è costituita in giudizio Luigia Marzi, nella cui memoria

si insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della norma associandosi ai dubbi espressi nell'ordinanza di

rimessione;

che proprie deduzioni sono state depositate anche dall'INPS,

rilevandosi come "la inosservanza del principio ugualitaristico è

costituzionalmente sindacabile per violazione ingiustificata della

sfera giuridica del soggetto e non allorché il legislatore non

intende estendere, ad altre categorie, determinate misure restrittive

nel godimento di alcuni benefici";

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta

infondatezza della questione in quanto già decisa dalla Corte (sent.

n. 30 del 1976);

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 (sostitutivo dell'art. 20

d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488) prospettata in riferimento all'art. 3

Cost. negli stessi termini e con identiche argomentazioni è stata

già oggetto di giudizio da parte di questa Corte, che con la

sentenza n. 30 del 1976 la dichiarò infondata (anche sotto altri

profili di assunta incostituzionalità ex artt. 4, 35, 36, 38 Cost.)

ravvisando differenti condizioni soggettive ed oggettive tra i

soggetti posti a confronto (pensionati aventi un ulteriore reddito da

lavoro dipendente da un lato e pensionati fruenti di altri redditi

personali dall'altro);

che il giudice a quo, ancorché a motivata conoscenza della

detta sentenza, non adduce valide ragioni atte a indurre questa Corte

a mutare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) -

articolo che ha sostituito l'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 -

sollevata dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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