Corte costituzionale

Ordinanza n. 538/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Firenze, iscritta al n. 347 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290

dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che Boni Mauro richiese l'applicazione, su emolumenti

arretrati di lavoro dipendente, percepiti nel 1975 e soggetti a

tassazione separata, di una aliquota corrispondente alla metà del

reddito complessivo netto percepito nel biennio precedente, invece di

quella riferentesi al reddito dell'unico anno del biennio in cui

aveva avuto un reddito imponibile;

che l'adita Commissione tributaria di primo grado di Firenze,

con ordinanza del 15 ottobre 1981 (reg. ord. 347/1982), sollevava, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973 n. 597, nella parte in cui stabilisce che, se in uno dei due

anni anteriori alla percezione dei redditi soggetti a tassazione

separata non vi sia stato reddito imponibile, si applica l'aliquota

corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno, e, se

non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si

applica l'aliquota del dieci per cento;

che ad avviso del giudice rimettente la citata disposizione

sembrava in contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 Cost., in quanto

colpiva iniquamente i soggetti i quali, in uno dei periodi di imposta

antecedenti a quello in oggetto, avevano avuto un reddito per un solo

anno;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile ovvero

infondata;

Considerato che, nei termini in cui è posta e nell'ambito della

sua rilevanza nel processo principale, la questione sollevata dal

giudice a quo è manifestamente inammissibile, rientrando nel potere

discrezionale del legislatore, da esercitare secondo scelte

economico-sociali, determinare la portata di un'agevolazione

tributaria e stabilire il criterio più opportuno per la sua

applicabilità;

che pertanto non può condividersi il dubbio avanzato dal

giudice a quo, il quale non ha considerato che, comunque, l'impugnata

normativa si risolveva in un notevole vantaggio per il contribuente

ricorrente, il quale, senza di essa, sarebbe stato soggetto non alla

tassazione separata, ma a quella, più onerosa, relativa al reddito

complessivo dell'anno di riferimento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1

della legge 26 settembre 1985, n 482, sollevata in riferimento agli

artt. 3, 24 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di

Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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