Corte costituzionale

Ordinanza n. 535/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l.

9 agosto 1993, n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405

(Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni

censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità

immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie),

quest'ultimo convertito in legge 10 novembre 1993, n. 457, promosso

con ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dalla Commissione tributaria

regionale di Napoli sul ricorso proposto da Morrone Rita contro

l'Ufficio tecnico erariale di Salerno, iscritta al n. 207 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello promosso avverso

la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Salerno,

la Commissione tributaria regionale di Napoli ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 9 agosto 1993,

n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in

materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe

d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla

delimitazione delle zone censuarie), nella parte in cui stabiliscono:

"i ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'art. 2, comma

1-bis del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di

imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie)

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non

decisi per mancata costituzione delle Commissioni censuarie

provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto

s'intendono accolti";

che, secondo il giudice a quo, il territorio del comune di

Salerno, dapprima suddiviso in due zone censuarie, sarebbe stato,

successivamente, suddiviso in cinque zone censuarie, ciò a seguito

della presentazione, da parte del comune di Salerno, del ricorso alla

competente Commissione censuaria provinciale, ricorso che, per

effetto della mancata costituzione di tale organo, si è inteso

accolto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del d.l. 23 gennaio 1993,

16, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

il successivo ricorso del Ministero delle finanze alla Commissione

censuaria centrale è stato dichiarato inammissibile, per cui si è

consolidato l'effetto del silenzio accoglimento del ricorso del

comune di Salerno;

che il giudice a quo si limita a rilevare che la mancata

costituzione dell'organo (Commissione censuaria provinciale) non può

costituire supporto giustificativo della eliminazione di un grado di

giudizio e, tanto meno, del consolidamento della tesi sostenuta nel

ricorso (silenzio-accoglimento), omettendo qualsiasi riferimento

all'incidenza nel giudizio della norma denunciata;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza richiamata è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, patrocinato

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione

venga dichiarata inammissibile od infondata;

che nell'imminenza della data fissata per la camera di

consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una

memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate,

insistendo, altresì, per la inammissibilità, in quanto l'ordinanza

di rimessione non conterrebbe alcun cenno sulla rilevanza della

questione ai fini della decisione del giudizio di merito;

che, sempre secondo la difesa dello Stato, le decisioni che

scaturiscono dai ricorsi dei comuni di cui all'art. 2, comma 1-bis

del d.l. n. 16 del 1993 verrebbero recepite in un decreto delegato

legislativo, per cui gli estimi catastali da applicare sarebbero

quelli fissati con il decreto delegato legislativo, con la

conseguenza che una questione di costituzionalità, semmai, dovrebbe

avere ad oggetto tale ultimo decreto delegato legislativo; inoltre,

sottolinea un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto il

giudice rimettente, pur indicando le norme costituzionali, che

potrebbero essere state violate, tuttavia non indica in alcun modo le

ragioni della paventata violazione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione emessa in un giudizio

di appello avanti alla Commissione tributaria regionale di cui viene

indicato semplicemente l'oggetto ( inquadramento del cespite

immobiliare in Salerno, via Valerio Laspro n. 49") non contiene

alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun

cenno sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del

giudizio di secondo grado, di cui non viene neppure precisato il

contenuto della decisione appellata, i motivi di appello da decidere

e le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma che

riguarderebbe ricorsi presentati dai comuni;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della

questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 9 agosto 1993,

n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in

materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe

d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla

delimitazione delle zone censuarie), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria regionale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:535 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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