Corte costituzionale

Ordinanza n. 523/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito

dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa

il 7 luglio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ausonia Assicurazioni contro il

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altro, iscritta al

n. 146 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 luglio 1986 (R.O. 146/1989)

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto

dalla S.p.a. Ausonia Assicurazioni contro il Ministero del Lavoro e

della Previdenza sociale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

4, 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463

(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel

testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in

cui consente il computo; nelle categorie protette, dei lavoratori

invalidi già occupati nell'impresa, ed assunti per il tramite del

collocamento ordinario, a condizione che l'invalidità non dipenda da

causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia

inferiore al 60%;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che identica questione è stata dichiarata

inammissibile da questa Corte con sentenza n. 346 del 1987, per esser

stata costantemente affermata in materia la giurisdizione del giudice

ordinario, talché la pronuncia costituzionale che egualmente ne

seguisse resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11

novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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