Corte costituzionale

Ordinanza n. 517/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 72

dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n.

12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli

imputati minorenni), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 20 marzo

1990 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Grumello del

Monte nei procedimenti penali a carico di Poloni Francesco, Belotti

Florindo, Ghirardelli Angelo ed altra e Bresciani Giancarlo, iscritte

ai nn. 355, 356, 357 e 358 del registro ordinanze 1990 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con quattro ordinanze di

identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,

106 e 107 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato

con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del

d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), nella parte in cui prevede la

facoltà del Procuratore della Repubblica presso la Pretura

circondariale di delegare ad ufficiali di polizia giudiziaria le

funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano tutti la

medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere

riuniti;

che questa Corte si è già più volte pronunciata sulla

legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario

(v. sentt. nn. 123 del 1970, 333 del 1990 e ord. n. 451 del 1990),

rilevando che il conferimento di compiti attinenti

all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine

giudiziario (artt. 102, secondo comma e 108, secondo comma, Cost.)

comporta anche che nei confronti di tali persone, in quanto non

inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale, non possono trovare

applicazione le disposizioni costituzionali che concernono i

magistrati professionali, con riferimento sia alla loro nomina

(art.106, primo e secondo comma), che alle loro garanzie (art. 107);

che, inoltre, anche ammessa - in ipotesi - la riferibilità del

principio espresso dall'art. 24 della Costituzione alla posizione del

pubblico ministero ed alla particolare natura delle funzioni dallo

stesso esercitate, va del pari escluso ogni contrasto con l'indicata

norma costituzionale in quanto il diritto di difesa ben può essere

regolato con modalità diverse in base al discrezionale apprezzamento

del legislatore ordinario;

che, nel caso in esame, la disciplina legislativa può

considerarsi idonea a garantire l'effettiva partecipazione della

pubblica accusa alla dialettica processuale, essendo stata affidata

la "possibilità" di delega delle funzioni del pubblico ministero in

udienza alla responsabile valutazione del Procuratore della

Repubblica il quale, "in relazione ad una determinata udienza o ad un

singolo processo", potrà provvedere "nominativamente", tenendo conto

delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze dei

delegandi;

che quanto ora rilevato conduce parimenti ad escludere un

contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione, dal momento

che la scelta operata dall'organo delegante non può ritenersi del

tutto discrezionale, ma dovrà, di volta in volta, risultare

commisurata alla natura ed alla complessività delle diverse

situazioni processuali;

che, pertanto, anche la sollevata questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 72

dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n.

12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n.

449), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 106 e 107 della

Costituzione, dal Pretore di Bergamo con le ordinanze in epigrafe

indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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