Corte costituzionale

Ordinanza n. 512/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, quarto

comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in

combinato disposto tra loro, promosso con Ordinanza emessa il

11 gennaio 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio,

iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel

corso di un procedimento promosso per l'annullamento del

provvedimento del Ministero dell'interno in data 15 febbraio 1994,

con il quale non era stato accettato il simbolo presentato per le

elezioni politiche dal ricorrente, nonché della decisione di rigetto

dell'opposizione, adottata il 19 febbraio 1994 dall'Ufficio centrale

nazionale presso la Corte di cassazione, con ordinanza in data

11 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 30 giugno 1999), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 25 (recte: 24), 113 e 66 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 16, quarto comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei

deputati), in combinato disposto tra loro;

che, ad avviso del giudice a quo le citate disposizioni non

prevederebbero la possibilità di azione giudiziaria nei confronti

della decisione emessa dall'Ufficio centrale nazionale

sull'opposizione proposta contro il provvedimento del Ministero

dell'interno di ricusazione di un contrassegno elettorale presentato

per le elezioni politiche, ma solo la competenza della Camera dei

deputati per tutte le controversie attinenti alle operazioni

elettorali;

che il remittente, muovendo dalla duplice premessa che deve

escludersi che l'Ufficio centrale nazionale, pur se composto da

magistrati, e la Camera dei deputati, in sede di valutazione dei

titoli di ammissione dei propri componenti, siano organi

giurisdizionali, e che, ove si escludano gli atti e i rapporti di

natura politica e costituzionale, non dovrebbero esservene altri

nell'ordinamento, e soprattutto nel procedimento elettorale, la cui

legittimità non possa essere verificata da un giudice, ritiene che

le disposizioni censurate violino il diritto alla tutela

giurisdizionale desumibile dagli artt. 24 e 113 della Cost.;

che le medesime disposizioni, sempre ad avviso del giudice a

quo violerebbero anche l'art. 66 della Costituzione, in quanto

estenderebbero indebitamente la competenza della Camera dei deputati

a tutte le controversie attinenti alle operazioni elettorali, ivi

comprese quelle che possono insorgere nel corso del procedimento

preparatorio, che ancora non riguarda singoli componenti della Camera

stessa;

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente

afferma che la mancata attribuzione della giurisdizione "a questo (o

ad altro) giudice" non gli consentirebbe di scendere nel merito della

vicenda sottoposta alla sua cognizione, né di spogliarsene a favore

di altra autorità giurisdizionale;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della

questione in relazione a tutti i parametri evocati.

Considerato che la questione, nei termini in cui è prospettata,

deve essere risolta in limine con una pronuncia di manifesta

inammissibilità;

che il giudice a quo non indica la giurisdizione alla quale

dovrebbe essere devoluta, con sentenza di accoglimento, la cognizione

delle controversie di cui si tratta, ritenendo addirittura

indifferente che la giurisdizione sia affidata a sé medesimo o ad

altro giudice, né identifica le norme procedimentali concernenti i

tempi e i modi della invocata tutela giurisdizionale;

che di una questione di legittimità costituzionale vi è,

nella specie, soltanto una parvenza, poiché nella sostanza si

sollecita una radicale riforma legislativa, che eccede i compiti di

questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme

per la elezione della Camera dei deputati), sollevata, in riferimento

agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:512 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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