Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 30

dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53

(Misure in materia tributaria), promossi con ordinanze emesse il 4

maggio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Varese, il

18 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma

e il 28 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Bergamo, iscritte rispettivamente al n. 1092 del reg.ord. 1984, al n.

245 del reg.ord. 1985 e al n. 781 del reg.ord. 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 e 202- bis dell'anno

1985 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Cascioli

Adolfo, la Commissione tributaria di primo grado di Varese sollevava,

con ordinanza del 4 maggio 1984 (r.o. 1092/84), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 30

dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28

febbraio 1983, n. 53, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente la norma censurata (secondo

cui, per quanto qui interessa, dal periodo d'imposta 1982 per la

determinazione del reddito di lavoro autonomo non era più ammessa la

deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista

dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. 597/73) viola l'art. 53 Cost.,

in quanto i lavoratori suddetti confidando nella deduzione

forfettaria, non avevano conservato la documentazione giustificativa,

resasi invece necessaria a seguito della normativa sopravvenuta;

che inoltre, la norma violerebbe anche l'art. 3 Cost. per

l'asserita e non specificata disparità di trattamento tra la

categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori;

che nel corso di un procedimento iniziato da Napolitano Luigi

avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in

relazione alla sua domanda di rimborso per Irpef versata in più (a

causa dell'impossibilità di detrarre le spese non documentate) anche

la Commissione tributaria di primo grado di Roma sollevava, con

ordinanza del 18 settembre 1984 (r.o. 245/85), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 citato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 53 Cost., svolgendo argomentazioni in gran parte

analoghe a quelle suindicate e deducendo che la disposta

retroattività contrasta con il precetto costituzionale, insito nel

sistema, relativo alla possibilità di esibire documentazione per

spese per le quali la normativa precedente prevedeva la deduzione non

documentata;

che infine, nel corso di un procedimento iniziato da Tomasi

Sergio ed altri avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di

finanza in relazione alla loro domanda di rimborso per Irpef versata

in più (a causa sempre dell'impossibilità di detrarre le spese non

documentate), anche la Commissione tributaria di primo grado di

Bergamo sollevava, con ordinanza del 28 settembre 1984 (r.o. 781/86),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 citato, in

riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sottolineando tra

l'altro la violazione del diritto di difesa del contribuente, il

quale legittimamente non avrebbe curato, in base alla legge

precedentemente in vigore, di acquisire tempestivamente i documenti

senza i quali sarebbe stato poi soccombente di fronte alle pretese

dell'amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

tutti i giudizi, conclude per la inammissibilità della questione per

difetto di motivazione sulla rilevanza, e, nel merito, per

l'infondatezza di essa sotto tutti i profili prospettati;

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle

questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che va anzitutto premesso che, come questa Corte ha già avuto

modo di affermare (sent. n. 143 del 1982), spetta al legislatore,

secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare gli oneri

deducibili, considerando il necessario collegamento con la produzione

del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei

tributi, nonché l'esigenza fondamentale di adottare le opportune

cautele contro le evasioni di imposta; e che il ricorrere o meno al

regime forfettario costituisce sostanzialmente anch'essa una scelta

riservata al legislatore;

che l'adozione di leggi retroattive in materia tributaria non

incontra divieti a livello costituzionale, pur dovendosi rispettare

l'esigenza che la capacità contributiva esistente in un momento

anteriore alla emanazione della legge sia ancora sussistente al

momento dell'imposizione;

che, pertanto, gli artt. 23 e 53 Cost. non sono certamente

violati, non essendo stato fra l'altro neanche dedotto un

deterioramento della capacità contributiva dei soggetti interessati,

intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario e

quello della entrata in vigore della norma impugnata;

che, inoltre, la apoditticamente denunciata disparità di

trattamento che la norma impugnata determinerebbe tra la categoria

dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori è

chiaramente insussistente, per la evidente diversità delle

situazioni poste a raffronto;

che, infine, anche la questione sollevata in riferimento

all'art. 24 Cost. è priva di fondamento, in quanto la eventualità

relativa alla mancata documentazione degli oneri sopportati

costituisce una conseguenza di mero fatto della norma censurata, che

ben poteva essere evitata con un'opportuna diligenza del contribuente

e che pertanto non può essere assunta a censura di legittimità

costituzionale della normativa in vigore;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

infondata sotto tutti i profili prospettati;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 30 dicembre 1982,

n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 in riferimento

agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sollevata dalle Commissioni

tributarie di primo grado di Varese, Roma e Bergamo con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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