Corte costituzionale

Ordinanza n. 505/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 70/2000
  • art. 3d.l. 70/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto

legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento

delle spinte inflazionistiche), promossi con ordinanze emesse il

26 aprile 2000 dal giudice di pace di Segni, il 31 marzo 2000 dal

giudice di Pace di Parma e il 2 maggio 2000 dal giudice di Pace di

Ronciglione, rispettivamente iscritte ai nn. 304, 402 e 416 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 24 e 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Segni - investito della

decisione di una causa civile per il risarcimento dei danni riportati

dall'attore in un sinistro stradale nella quale, applicando i criteri

di calcolo ed i parametri introdotti dalla norma impugnata, si

dovrebbe liquidare una somma ritenuta troppo esigua e tale da creare

disparità di trattamento - con ordinanza emessa il 26 aprile 2000,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. 28 marzo 2000, n. 70

(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche), nella parte in cui - per il risarcimento dei danni

di lieve entità alla persona derivanti da fatto illecito - non

consente di valutare l'entità del danno biologico e del danno morale

in rapporto al caso in esame e non consente di introdurre criteri

correttivi ai parametri legali, per la violazione degli artt. 3 e 24

della Costituzione;

che il giudice di pace di Parma ed il giudice di pace di

Ronciglione hanno sollevato analoghe questioni di legittimità

costituzionale della stessa disposizione del d.-l. 28 marzo 2000,

n. 70, ritenendo che la norma violi l'art. 3 e l'art. 32 Cost;

che nei tre giudizi di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le

questioni siano dichiarate inammissibili dal momento che la legge

26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del

d.-l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni urgenti per il

contenimento delle spinte inflazionistiche") ha soppresso la norma

impugnata senza sostituirla con altra disposizione.

Considerato che le tre ordinanze sollevano analoghe questioni di

legittimità costituzionale della stessa norma e vanno perciò decise

congiuntamente;

che tutti i giudici a quibus dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.l.

28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle

spinte inflazionistiche) per violazione dell'art. 3 della

Costituzione oltre che - secondo il giudice di pace di Segni -

dell'art. 24 e - secondo i - giudici di pace di Parma e di

Ronciglione - dell'art. 32 Cost;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la

legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni

urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche") non ha

previsto la salvezza degli effetti prodotti né ha riprodotto, anche

parzialmente, la disposizione in altra norma;

che le questioni sollevate sono perciò inammissibili (cfr.

ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 84 del

1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e

c), del d.-l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il

contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevate in riferimento

agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione dal giudice di pace di

Segni, dal giudice di pace di Parma e dal giudice di pace di

Ronciglione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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