Corte costituzionale

Ordinanza n. 473/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

22 ottobre 1971, n. 865, modificato dalle leggi 27 giugno

1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10 ("Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla

espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle

leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;

29 settembre 1984, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi

straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e

convenzionata"), promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1983

dalla Corte di Appello di Bologna, il 10 marzo 1983 dalla Corte di

Appello di Lecce e il 2 maggio 1984 dalla Corte di Appello di

Trieste, iscritte rispettivamente ai nn. 266 e 504 del registro

ordinanze 1983 e al n. 865 del registro ordinanze 1984 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 212 e 308 dell'anno

1983 e n. 7 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 19, comma primo, della l. 22

ottobre 1971, n. 865 (così come mod. dalle l.l. 27 giugno 1974, n.

247 e 28 gennaio 1977, n. 10), nella parte in cui fa decorrere il

termine per proporre opposizione alla stima dall'inserzione

dell'avviso di deposito della relazione nel foglio degli annunzi

legali della provincia;

che i giudici a quibus hanno dedotto la violazione degli artt.

24 e 113 Cost. sotto il profilo che il diritto di difesa non è

garantito dalla legge ove non assicuri ai soggetti interessati ad

impugnare determinati atti, la loro effettiva e tempestiva

conoscenza, la quale è - di regola - garantita da forme di

comunicazione o notificazione e solo in via eccezionale con forme di

pubblicità che danno luogo ad una conoscenza meramente presuntiva ed

alle quali è legittimo ricorrere solo quando notificazioni e

comunicazioni siano impossibili o estremamente difficoltose;

che i giudici a quibus hanno dedotto altresì la violazione

dell'art. 3 Cost., per avere la norma impugnata irragionevolmente

derogato alla disciplina generale della l. 25 giugno 1865, n. 2359,

che prevede la decorrenza del termine per l'opposizione alla stima

dalla notificazione del decreto prefettizio di espropriazione,

nonché alla disciplina dettata dall'art. 20 della stessa l. n. 865

del 1971, che fa decorrere il termine per proporre opposizione alla

stima dell'indennità dovuta per l'occupazione d'urgenza dalla

comunicazione della misura dell'indennità nelle forme della

notificazione;

Considerato che questa Corte ha dichiarato non fondata questione,

in parte analoga, con sentenza 17 ottobre 1985, n. 226, osservando

che, nel suo complesso, il procedimento di espropriazione regolato

dagli artt. 10 e segg. della l. n. 865 del 1971 garantisce il diritto

di difesa dell'espropriato rendendolo edotto, in vario modo, di tutti

gli atti che lo interessano cosicché, in tale contesto, la norma

impugnata non lede il diritto di difesa né l'art. 113 Cost.;

che neppure è leso l'art. 3 Cost., sotto il profilo dedotto,

perché, una volta garantito il diritto di difesa il legislatore,

nella sua discrezionalità, in materia di opposizione alla stima può

dettare legittimamente norme differenziate in relazione a procedure

aventi finalità differenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, comma primo, della l. 22 ottobre 1971,

n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche

ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962,

n. 167; 29 settembre 1984, n. 847; ed autorizzazione di spesa per

interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata") così come mod. dalle leggi 27 giugno

1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata con le ordinanze

indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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