Corte costituzionale

Ordinanza n. 468/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 8 del

d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del

Corpo degli agenti di custodia delle carceri), nonché dell'art. 126

della legge 18 febbraio 1963, n. 173; dell'art. 29, comma 2, della

legge 15 dicembre 1990, n. 395; dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29

gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213,

e dell'art. 17, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa l'8

novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria,

iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 novembre 1996, pervenuta a

questa Corte il 25 febbraio 1997, il tribunale amministrativo

regionale della Calabria ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 3 e 52,

secondo comma, della Costituzione, dell'art. 4, n. 8, del d.lgs.lgt.

21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli

agenti di custodia delle carceri), nonché "delle norme legislative

che ne estendono l'operatività", indicate nell'art. 126 della legge

18 febbraio 1963, n. 173, nell'art. 29, comma 2, della legge 15

dicembre 1990, n. 395, nell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29 gennaio

1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, e

nell'art. 17, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, "nella parte in cui condizionano

l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di

polizia penitenziaria: art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395)

al possesso del requisito di "non aver riportato qualifiche inferiori

a quella di buono durante il servizio militare"";

che il giudice a quo riferisce come al ricorrente nel giudizio

incidentato sia stato negato, con provvedimento dell'8 maggio 1993,

l'arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria, per difetto del

requisito predetto, ancorché egli avesse sostenuto favorevolmente le

prove psico-attitudinali;

che, ad avviso del remittente, le norme denunciate contrastano

anzitutto con il diritto al lavoro sancito dall'art. 4, primo comma,

della Costituzione, in quanto, da un lato, porrebbero all'accesso ad

un posto di lavoro un limite discriminatorio e privo di ragionevole

giustificazione, in ragione di valutazioni conseguenti ad attività

svolte durante il servizio di leva, anche, come nel caso di specie,

in settori non attinenti all'ambito dell'addestramento e della

disciplina militare, in relazione ad incarichi, espletati durante

detto servizio, non coerenti con la preparazione culturale e

professionale dell'interessato; dall'altro lato, imporrebbero un

requisito non giustificabile in base ad alcuna esigenza collettiva,

trattandosi di accedere ad un corpo ormai civile, ed essendo previste

modalità di accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale degli

aspiranti, la valutazione della cui sussistenza dovrebbe togliere

rilievo alla qualifica riportata durante il servizio militare;

che, in secondo luogo, l'autorità remittente dubita della

conformità delle norme impugnate al principio costituzionale di

eguaglianza, in quanto esse introdurrebbero per gli aspiranti

all'arruolamento nel Corpo in questione una disciplina differenziata

rispetto ad altre categorie di lavoratori, priva di ragionevole

giustificazione per le ragioni già dette;

che infine, secondo il giudice a quo sussisterebbe un contrasto

con l'art. 52, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbe

pregiudicata dal servizio militare la posizione di lavoro del

cittadino, in assenza di un interesse pubblico o comunque

superindividuale meritevole di tutela;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o

comunque infondata, in quanto non sarebbe ravvisabile nella normativa

impugnata alcun contrasto con i parametri costituzionali invocati;

Considerato che il remittente afferma che l'art. 4, n. 8, del

decreto legislativo luogotenenziale n. 508 del 1945 sarebbe stato

mantenuto in vigore dalle disposizioni insieme ad esso impugnate, e

sarebbe stato abrogato solo dall'art. 5 del d.lgs. 30 ottobre 1992,

n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria,

a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),

ma non argomenta in alcun modo circa la compatibilità della norma

impugnata con la legge n. 395 del 1990 (Ordinamento del Corpo di

polizia penitenziaria), che ha disciolto il Corpo militare degli

agenti di custodia e ha istituito il Corpo civile di polizia

penitenziaria: compatibilità alla quale l'art. 29, comma 2, della

stessa legge di riforma condizionava la perdurante applicabilità,

nel periodo precedente l'entrata in vigore del nuovo regolamento di

servizio, della previgente normativa recata, fra l'altro, dal decreto

legislativo luogotenenziale n. 508 del 1945;

che, soprattutto, il remittente non spiega in base a quale iter

logico abbia ritenuto applicabile alla specie la disposizione

dell'art. 4, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale n. 508

del 1945, tenendo conto che l'atto amministrativo dinanzi ad esso

impugnato - datato 8 maggio 1993 - è posteriore all'entrata in

vigore del nuovo ordinamento del personale, recato dal decreto

legislativo n. 443 del 1992, il cui art. 5, che ridefinisce i

requisiti per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, è

sicuramente incompatibile con la predetta disposizione, come lo

stesso giudice a quo avverte; e che l'art. 1, comma 3, del

decreto-legge n. 36 del 1992 a cui fa rinvio anche l'art. 17, comma

2, del decreto-legge n. 306 del 1992 "come del resto,

successivamente, l'art. 2, comma 1, del d.-l. 28 maggio 1993, n. 163,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, e,

implicitamente, l'art. 1, comma 1, del d.-l. 10 giugno 1994, n. 356,

convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488 - disponeva bensì che

l'assunzione di nuovo personale nel Corpo di polizia penitenziaria

avvenisse, in via transitoria, seguendo le "procedure" previste dalla

normativa anteriore alla riforma del Corpo, ma non in base ai

requisiti richiesti da tale normativa per l'assunzione;

che per verificare l'applicabilità della norma denunciata si

sarebbe altresì dovuto tenere conto del fatto che le assunzioni

previste dalla citata normativa transitoria non avvenivano in base ad

un procedimento concorsuale, nell'ambito del quale fosse fissato un

termine di presentazione delle domande, alla cui scadenza dovessero

essere posseduti i requisiti richiesti, bensì in base a domande di

arruolamento e ad accertamenti di idoneità fisica e attitudinale

(cfr. artt. 6 e 7 del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2584; art. 5 del

decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508; artt.

127 e 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173); e del fatto che alle

domande di assunzione già presentate, anche prima della riforma del

Corpo, la medesima legislazione transitoria attribuiva ultrattività

ai fini delle procedure di assunzione da essa regolate (cfr. art. 2

del decreto-legge n. 163 del 1993; art 1 del decreto-legge n. 356 del

1994);

che la motivazione sulla rilevanza, offerta dal giudice a quo

risulta dunque insufficiente;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 8, del d.lgs. lgt. 21

agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli

agenti di custodia delle carceri), nonché dell'art. 126 della legge

18 febbraio 1963, n. 173 (Stato giuridico dei sottufficiali e dei

militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia), dell'art. 29,

comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo

di polizia penitenziaria), dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 29 gennaio

1992, n. 36 (Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia

penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia

minorile), convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, e

dell'art. 17, comma 2, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli

artt. 4, primo comma, 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale per la Calabria con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari