A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:

  • a)((avere statura non inferiore a metri 1,60));
  • b)essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;
  • c)avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo.

Testo vigente dal 25 dicembre 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 468/1997

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1997

    Manifesta inammissibilità della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice rimettente non spiega in base a quale 'iter' logico abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione dell'art. 4, n. 8, del d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508, tenuto conto che l'atto amministrativo dinanzi ad esso impugnato - datato 8 maggio 1993 - è posteriore all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, introdotto dal d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, il cui art. 5, che ridefinisce i requisiti per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, è sicuramente incompatibile con la predetta disposizione, come il medesimo giudice avverte; e considerato altresì che l'art. 1, comma 3, del d.l. 29 gennaio 1992, n. 36, al quale fa rinvio anche l'art. 17, comma 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 disponeva bensì che l'assunzione di nuovo personale nel Corpo di polizia penitenziaria avvenisse, in via transitoria, seguendo le <<procedure>> previste dalla normativa anteriore alla riforma del Corpo, ma non in base ai requisiti richiesti da tale normativa per l'assunzione. red.: G. Leo

    Art. 126 Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia · Art. 29 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria · Art. 4 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 25 dicembre 1975. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

a) avere statura non inferiore a metri tolto: uno e sessantacinque aggiunto: 1,60;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art126 · fonte del testo

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