Corte costituzionale

Ordinanza n. 468/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,

lettera b), 2, comma 4, 3, comma 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994,

n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale

nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),

promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1994 dal Consiglio di

Stato - sezione VI giurisdizionale, il 15 settembre 1994 dal Pretore

di Caltanissetta, il 22 febbraio 1995 dal Tribunale regionale di

giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di

Bolzano, rispettivamente iscritte ai nn. 315, 353 e 411 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 23, 25 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1994, il

Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994,

n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale

nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per

contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo

comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto - disponendo

l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese

processuali - sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con

la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale

dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché - escluso il

carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della

sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - in quanto viola

il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del

giudice;

che, con ordinanza emessa il 15 settembre 1994, il Pretore di

Caltanissetta ha anch'esso sollevato, in riferimento agli artt. 102,

primo comma, e 108 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del citato art. 4, alla stregua di motivazioni

sostanzialmente analoghe a quelle svolte in merito dal Consiglio di

Stato remittente, nonché dell'art. 2, comma 4, della stessa legge n.

87 del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, a causa dell'illogica sperequazione del regime dei

crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole

diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve

essere considerata quale retribuzione differita, e per la disparità

di trattamento tra collocati a riposo negli anni precedenti a quello

di entrata in vigore della legge censurata;

che, con altra ordinanza emessa il 22 febbraio 1995, il

Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per

la Provincia di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: a) degli artt. 4 e 2, comma 4, della legge n. 87 del

1994, sulla base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle

degli altri giudici a quibus, per contrasto con gli artt. 3, 24,

primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della

Costituzione; b) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in

via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano

proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il

computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo

del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1, lettera

b), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella

parte in cui stabilisce che il computo dell'indennità integrativa

speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita sia effettuata

nella misura del 60%;

che, in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili

ovvero infondate;

Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la

medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate

con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con

le ordinanze n. 207 e n. 324 del 1995, in ragione dell'affermato

carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de

qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione

della base di computo dell'indennità erogata in occasione della

cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità

integrativa speciale;

che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla

questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente

l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio

dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha

sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa

di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori

dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la

sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle

suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del

1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora

immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed

il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato

accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui

ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non

incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale

riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua

prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del

1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in

quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

lettera b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4

della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli

artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102,

103, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal Pretore di Caltanissetta e dal Tribunale regionale di giustizia

amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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