Corte costituzionale

Ordinanza n. 463/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,

del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia

tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di

finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, promosso con ordinanza emessa il

24 luglio 1997 dal pretore di Salerno nelle procedure esecutive

riunite proposte da Ind. Medica Sorrentino Vincenzo Figli ed altri

nei confronti della Gestione liquidatoria ex USL 53 di Salerno ed

altra iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso

terzi il pretore di Salerno, con ordinanza del 24 luglio 1997, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 41, primo

comma e 81, quarto comma, della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.-l. 31

dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,

finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza

pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge

28 febbraio 1997, n. 30, "quanto meno nella parte in cui estende

l'onere della notificazione ogniqualvolta sia intrapresa una nuova

procedura esecutiva sul medesimo titolo";

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata - che

pone il divieto per i creditori di procedere ad esecuzione forzata in

danno delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non

economici, in forza di provvedimenti giurisdizionali e lodi

arbitrali, prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla

notificazione del titolo esecutivo - essendo giustificata dal

preminente interesse generale alla preservazione del patrimonio

pubblico, dovrebbe essere interpretata nel senso della necessità di

una nuova notificazione del titolo esecutivo ogniqualvolta si intenda

procedere, sulla base del medesimo titolo, ad una nuova azione

esecutiva;

che - ad avviso dello stesso rimettente - l'onere di

notificazione (e rinotificazione) del titolo dovrebbe altresì

estendersi, per ragioni logiche, anche ai titoli non giudiziali;

che la disposizione denunciata, così interpretata,

determinerebbe un indubbio svantaggio per il creditore procedente ed

un irragionevole privilegio a favore della Pubblica Amministrazione

esecutata, rispetto alla generalità degli altri debitori, violando

così il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione;

che la stessa disposizione si porrebbe poi in contrasto con

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non solo perché essa

imporrebbe al creditore che intenda agire in sede esecutiva un

gravoso onere sanzionato da un'improcedibilità rilevabile d'ufficio,

ostacolando in tal modo una effettiva tutela del suo diritto di

credito, ma anche perché determinerebbe una graduazione puramente

temporale delle ragioni creditorie, in contrasto con il principio

della par condicio di cui all'art. 2741 del codice civile;

che la disposizione citata violerebbe altresì l'art. 41, primo

comma, della Costituzione, costringendo il creditore, nelle more del

soddisfacimento delle proprie ragioni, a ricorrere al mercato

finanziario ed a sopportare i relativi oneri, nonché l'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, perché dall'aggravio degli

adempimenti procedurali in sede esecutiva deriverebbe un

appesantimento degli oneri economici finali a carico della pubblica

Amministrazione, senza la previsione della relativa copertura

finanziaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che secondo la difesa erariale la posizione di pubblica

amministrazione debitrice si connoterebbe di specifiche peculiarità

e renderebbe, pertanto, improponibile il confronto con il trattamento

riservato a qualunque altro debitore e inconsistente il sospetto di

violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che, quanto alle ulteriori censure, esse muoverebbero da un

presupposto interpretativo - quello della pretesa necessità di una

reiterata notificazione del titolo esecutivo ogni qualvolta il

creditore intenda procedere ad esecuzione forzata - non giustificato

dal tenore della norma;

che, quindi, l'unica deroga alla disciplina comune sarebbe quella

dell'imposizione di un termine di procedibilità dell'azione

esecutiva che, per la sua limitata durata, non violerebbe il

principio della effettività della tutela giurisdizionale né quello

della libertà di iniziativa economica privata garantito dall'art. 41

della Costituzione, tanto più in quanto la contenuta "moratoria"

appare un fattore irrilevante ai fini dell'asserito ricorso del

creditore al mercato finanziario;

che, infine, sarebbe inesistente l'asserito aggravio di spese

derivante dalla ipotizzata reiterazione di notificazioni; con

conseguente inammissibilità del profilo di illegittimità

prospettato in relazione all'art. 81, quarto comma, della

Costituzione.

Considerato che la questione di costituzionalità della

disposizione denunciata è stata già dichiarata infondata da questa

Corte in riferimento al parametro di cui all'art. 3 della

Costituzione sul rilievo che la norma "accordando alle

amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici,

attraverso il differimento dell'esecuzione, uno spatium adimplendi

per l'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei

crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco

dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di

fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla

realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata

gestione delle risorse finanziarie pubbliche" (sentenza n. 142 del

1998);

che la violazione degli altri parametri viene evocata dal

rimettente muovendo da un erroneo presupposto interpretativo

consistente nella necessità di una nuova notificazione del titolo

esecutivo quale condizione di procedibilità di ogni successiva

procedura esecutiva fondata su di esso;

che in proposito va premessa l'esistenza, nella disciplina

codicistica dell'esecuzione forzata, di un principio generale di

unicità della notificazione del titolo esecutivo, desumibile sul

piano sistematico sia dalla circostanza che per il titolo esecutivo,

diversamente dal precetto, non sono sanciti termini legali di

efficacia (ferma sempre restando l'applicabilità della disciplina

generale in tema di prescrizione), sia dalla previsione del rilascio

di una sola copia in forma esecutiva, salva l'ipotesi di perdita

incolpevole (art. 476 del codice di procedura civile e art. 154 delle

disposizioni di attuazione dello stesso codice);

che la disposizione denunciata non deroga al suddetto principio

di unicità della notificazione del titolo esecutivo, non potendosi

desumere tale deroga né da un'interpretazione testuale della

disposizione de qua, non soccorrendo nella stessa alcun elemento in

tal senso, né dalla ratio legis, ben potendo l'esigenza, richiamata

dal rimettente, di consentire all'amministrazione un costante

controllo sul debito portato dal titolo esecutivo, essere

adeguatamente soddisfatta, in caso di nuova esecuzione, dalla

necessaria notificazione di un nuovo atto di precetto;

che non sussiste pertanto la lamentata lesione dell'effettività

della tutela giurisdizionale del creditore derivante, secondo il

giudice a quo, dalla necessità di reiterate notifiche del medesimo

titolo esecutivo, comportanti il decorso di altrettanti termini

dilatori;

che, per quanto riguarda la censura relativa al parametro di cui

all'art. 41, primo comma, della Costituzione, deve escludersi che il

principio della libertà di iniziativa economica privata possa

ritenersi violato da una disposizione, come quella denunciata, che,

prevedendo un termine dilatorio per l'esperimento dell'azione

esecutiva, non costituisce per ciò solo inevitabile ragione di un

oneroso ricorso al mercato finanziario;

che le considerazioni svolte in ordine alla insussistenza di un

onere di rinotificazione del titolo esecutivo rendono altresì palese

l'infondatezza della censura formulata in relazione al parametro di

cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non comportando la

norma denunciata alcun aggravio di spesa a carico della pubblica

amministrazione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.-l. 31 dicembre 1996, n.

669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e

contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per

l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, 41, primo comma e 81, quarto comma, della Costituzione, dal

pretore di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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