Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12 d.l.10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con

modificazioni sulla l. 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da Turtù

Achille ed altro, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

Serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto dalla

Società Frankly di Perletti e Tebaldi contro l'Uff.II.DD. ed Ufficio

IVA di Bergamo, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

Serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 13 febbraio e il 2 novembre

1987 (pervenute il 13 e il 14 luglio 1988), rispettivamente dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Fermo e di Bergamo, è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo,

d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella

parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del

procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui

decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto, creando

ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che pur

indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi del giudizio

penale a seconda che per essi il processo penale si concluda prima di

quello tributario o viceversa, in violazione anche del diritto di

difesa data l'impossibilità da parte delle Commissioni tributarie,

stante il divieto di sospensione, di prendere conoscenza di atti o

elementi coperti dal segreto istruttorio;

che è intervenuta in entrambi i giudizi l'Avvocatura generale

dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo

per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

un'identica questione;

che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle

ordd. nn. 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e

argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da

indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo,

d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Fermo e di Bergamo con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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