Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre

1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia sul

ricorso proposto da Ricci Nadia iscritta al n. 742 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 88 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia,

con ordinanza emessa il 9 novembre 1979, ha impugnato, come emerge

dalla motivazione dell'ordinanza stessa, l'art. 4 della l. 9 ottobre

1971, n. 825, e l'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973,

n. 599 - in quanto assoggettano i redditi di lavoro autonomo

all'imposta locale sui redditi - per contrasto con gli artt. 3, 53 e 35

della Costituzione;

e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, con sentenza n. 42 del 1980, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni,

"in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano

assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 35 Cost.,

con l'ordinanza in epigrafe - degli artt. 4 della l. 9 ottobre 1971, n.

825, e 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, già

dichiarati (nei limiti sopra indicati) costituzionalmente illegittimi,

con la sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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