Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/10/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6

dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo

delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di

quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo),

promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Lagotti

Ambretta contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro,

iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -

con ordinanza del 21 dicembre 1998, emessa nel corso del giudizio

promosso da una docente non di ruolo di una scuola media statale, con

incarico infrannuale, al fine di ottenere l'annullamento dei

provvedimenti con i quali le veniva negato, rispettivamente, il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità

contratta a seguito di infortunio in itinere e la concessione

dell'equo indennizzo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai

dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato

delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per

i dipendenti di ruolo), "nella parte in cui non prevede la

concessione dell'equo indennizzo nei confronti dei docenti precari

delle scuole statali con incarico inferiore ad un anno o che

avrebbero potuto ottenere un incarico annuale, ... qualora non

avessero subito l'infortunio";

che l'ordinanza rammenta, in punto di fatto, che la

ricorrente nel giudizio principale, a seguito di sinistro

automobilistico, patito "mentre si recava a prestare la propria

attività lavorativa", è stata riconosciuta affetta da infermità -

concretante "una menomazione dell'integrità fisica e, quindi, un

danno alla salute, tutelata dall'art. 32 della Costituzione" -

"ascrivibile alla sesta categoria della tabella A allegata alla legge

n. 648 del 18 agosto 1950 e successive modificazioni", ma, nonostante

ciò, l'istanza volta a conseguire l'equo indennizzo è stata

respinta sulla base del menzionato art. 4 della legge n. 1077 del

1966, "perché titolare di un incarico precario di insegnamento di

durata infrannuale anziché superiore ad un anno";

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,

nel prevedere la concessione dell'equo indennizzo ed il rimborso

delle spese connesse "solo per i docenti non di ruolo con incarico di

durata non inferiore ad un anno e nell'escludere i docenti precari

con incarico infrannuale in base al solo parametro temporale", si

pone in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, "per

violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela della salute";

che, in particolare, il giudice a quo nel rilevare che il

censurato art. 4 trascura che le funzioni dei docenti sono identiche,

potendo, oltretutto, il docente con incarico infrannuale "ottenere la

proroga o il rinnovo dello stesso, od un nuovo incarico", osserva

che, pertanto, possono "verificarsi situazioni incongruenti", come

quella del docente precario con incarico non inferiore ad un anno, il

quale può ottenere la concessione dell'equo indennizzo per

infortunio subito il primo giorno di lavoro, laddove il docente con

incarico infrannuale "può subire lo stesso incidente, dopo diversi

mesi di servizio anche se di durata inferiore ad un anno, senza

ottenere lo stesso beneficio";

che, infine, il rimettente sostiene che "la ricorrente,

qualora non avesse subito l'infortunio, avrebbe ottenuto un incarico

considerato corrispondente ad un anno scolastico", circostanza,

questa, comprovata "dalla durata dell'incarico conferito alla docente

chiamata a sostituirla, a seguito dell'infortunio subito";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per sentir dichiarare inammissibile o, comunque,

infondata o manifestamente infondata la sollevata questione,

insistendo nelle medesime conclusioni anche con memoria illustrativa

successivamente depositata.

Considerato che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6

dicembre 1966, n. 1077 è stata già esaminata dalla Corte, che l'ha

dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 710 del 1988;

che, in quell'occasione, si è avuto modo di affermare che la

diversità di disciplina, ai fini del riconoscimento dell'equo

indennizzo, posta dalla disposizione denunciata tra dipendenti

statali non di ruolo in relazione alla durata dell'incarico, trova

"fondamento nella non omogeneità delle situazioni poste a confronto

e nella esigenza di attribuire tutela, agli effetti che qui rilevano,

soltanto alle attività destinate a svolgersi per un periodo di tempo

di apprezzabile durata, discrezionalmente stabilito dal legislatore";

che, pertanto, a prescindere dal rilievo di mero fatto

sull'incarico annuale che la ricorrente nel giudizio a quo avrebbe

ottenuto "qualora non avesse subito l'infortunio", come tale

insuscettibile di dar luogo ad un problema di costituzionalità

(vedi, tra le molte, sentenze n. 417 del 1996 e n. 295 del 1995), non

appaiono prospettati dal rimettente, sotto l'esaminato profilo di

censura, motivi nuovi o diversi che possano indurre a mutar d'avviso

rispetto al menzionato precedente orientamento;

che, peraltro, l'ordinanza, con motivazione assai scarna,

muovendo dall'assunto che nella specie vi è stata una "menomazione

dell'integrità fisica" e, quindi, un "danno alla salute", ritiene

che la disposizione censurata si ponga in contrasto anche con

l'art. 32 della Costituzione;

che, tuttavia, l'evocazione di tale ultimo parametro non

appare pertinente, giacché l'istituto dell'equo indennizzo si

inserisce nel sistema previdenziale per le invalidità subite dai

pubblici dipendenti, distinguendosi così dall'ordinaria tutela

risarcitoria per il pregiudizio all'integrità fisica, alla quale il

rimettente, sia pure in estrema sintesi, sembra alludere nel

richiamare la categoria del danno alla salute;

che, dunque, la questione va dichiarata, sotto ogni profilo,

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966,

n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle

Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza

e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), sollevata, in

riferimento agli art. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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