Manifesta infondatezza, sotto ogni profilo - per essere stata già dichiarata manifestamente infondata e per non pertinenza dell'ulteriore parametro evocato - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, censurato dal giudice rimettente nella parte in cui non prevede la concessione dell'equo indennizzo ai docenti non di ruolo delle scuole statali con incarico infrannuale. La disposizione in questione non introduce, infatti, una disparità di trattamento tra gli stessi docenti precari, in relazione alla durata dell'incarico (inferiore o superiore all'anno) (art. 3 Cost.), ove si consideri la non omogeneità delle situazioni confrontate e l'apprezzamento, riservato alla discrezionalità del legislatore, in ordine al rilievo da dare alle attività dei docenti non di ruolo agli effetti considerati. Ne' appare pertinente il richiamo al principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), data la diversità dell'istituto dell'equo indennizzo rispetto all'ordinaria tutela risarcitoria, cui il rimettente sembrerebbe riferirsi nel richiamare la categoria del danno alla salute. - V. anche ord. n. 710/1988, per la manifesta infondatezza di analoga questione. - Per inconvenienti di mero fatto, insuscettibili come tali a dar luogo a questioni di costituzionalità, sentenza n. 417/1996 e n. 295/1995.
Art. 4 Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale