Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/2000

Altra decisione · depositata il 24/10/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,

della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei

diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con

ordinanza emessa il 30 agosto 1999 dal tribunale di Bologna nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra la Federazione Nazionale

Lavoratori Elettrici CGIL ed altro e l'ENEL, iscritta al n. 600 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, nel corso di

due giudizi riuniti, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice

del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;

che il primo giudizio concerne un procedimento di repressione

della condotta antisindacale introdotto dalla Federazione Nazionale

Lavoratori Elettrici (FNLE) aderente alla CGIL contro l'ENEL, avente

ad oggetto la dichiarazione del carattere antisindacale del

comportamento da questa tenuto in vista di uno sciopero regionale in

data 23 settembre 1992 e concretatosi - sulla premessa del mancato

rispetto del termine minimo di preavviso ai sensi dell'art. 2, comma

5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della

legge) nel testo all'epoca vigente - in una serie di comunicati di

asserito contenuto intimidatorio nei confronti dei lavoratori e

quindi nell'invio di comunicazioni con le quali si annunciava la

sospensione dell'accredito dei contributi sindacali per il mese di

settembre del 1992 e la loro rimessione all'INPS, nonché la

sospensione del permesso sindacale per il dipendente Luigi Lucarini,

segretario regionale della FNLE;

che il secondo giudizio ha ad oggetto un ricorso ex art. 700

c.p.c. da quest'ultimo introdotto per ottenere un ordine all'ENEL di

non dar corso alla misura nei suoi riguardi;

che la questione di costituzionalità è stata sollevata con

riferimento alla parte del suddetto art. 4 della legge n. 146 del

1990, che affiderebbe implicitamente al datore di lavoro la

determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, per la

violazione delle regole circa la proclamazione dello sciopero nei

servizi pubblici essenziali", "sia pure nei termini e alle condizioni

di cui alla sentenza di questa Corte 20 febbraio 1995, n. 57, in

quanto vi sarebbe contrasto della norma denunciata con gli articoli

3, primo e secondo comma, 39 e 40 della Costituzione;

che il rimettente sostiene che nella citata sentenza questa

Corte, avendo deciso nei limiti delle questioni che allora le erano

state rimesse, non avrebbe esaminato la questione della contrarietà

a Costituzione dell'attribuzione all'impresa datoriale del

"diritto-potere di sanzionare il sindacato per la violazione delle

prescrizioni di cui all'art. 2 della legge" n. 146 del 1990;

che l'ordinanza di rimessione argomenta, quindi, la non

manifesta infondatezza della questione, non reputando sufficiente a

garantire il rispetto degli invocati parametri costituzionali

l'ampliamento delle funzioni della Commissione di garanzia di cui

all'art. 12 della legge n. 146 del 1990, determinato dalla sentenza

n. 57 del 1995;

che in punto di rilevanza il rimettente enuncia che, essendo

emerso dall'espletata istruzione che effettivamente l'obbligo di

preavviso non venne rispettato, l'applicazione delle minacciate

sanzioni dovrebbe essere ritenuta giustificata e le domande oggetto

dei giudizi riuniti dovrebbero essere, quindi, rigettate, mentre, ove

la prospettata questione di costituzionalità fosse accolta, le

controversie potrebbero avere esito diverso in conseguenza

dell'esclusione del potere sanzionatorio del datore di lavoro;

che è intervenuto in giudizio tardivamente il Presidente del

Consiglio dei Ministri, tramite la difesa erariale.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è

entrata in vigore la legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed

integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di

esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e

di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente

tutelati), la quale, oltre ad introdurre modificazioni negli articoli

2 e 4 ed in altri della legge n. 146 del 1990, all'art. 16 ha

disposto, al primo comma, che le sanzioni previste dagli articoli 4 e

9 della legge non si applicano alle violazioni commesse anteriormente

al 31 dicembre 1999, ha sancito, nel secondo comma, che le sanzioni

comminate anteriormente a tale data sono estinte, e stabilito, nel

terzo comma, che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono

state comminate sanzioni per le suddette violazioni, pendenti in

qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con

compensazione delle spese;

che tale jus superveniens essendo le sanzioni delle quali si

discute nei giudizi a quibus anteriori alla data del 31 dicembre

1999, integra un obbiettivo mutamento del quadro normativo

potenzialmente idoneo a disciplinare detti giudizi;

che, pertanto, essendo il jus superveniens atto ad incidere

sulla valutazione di rilevanza della sollevata questione, si impone,

secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione

degli atti al giudice a quo perché riesamini la persistenza della

rilevanza della questione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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