Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento

della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed

ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi

regionali) e della allegata tabella A, promosso con ordinanza emessa

il 18 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia, sezione I, sul ricorso proposto da Paolo Turco contro il

Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, iscritta al

n. 316 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione I, solleva, con ordinanza del 18 gennaio 2001, questione di

legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 14 e

15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della

giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed

ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi

regionali) e della allegata tabella A, nelle parti in cui pongono "su

piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere

di Tribunale amministrativo regionale, con separate dotazioni

organiche numericamente differenziate", in riferimento agli artt. 3,

97 e 107, terzo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio a quo un consigliere di Stato, in servizio

presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana, ha impugnato il provvedimento del Consiglio di Presidenza

della giustizia amministrativa, che ha respinto la sua domanda di

trasferimento presso il Tribunale amministrativo regionale della

Sardegna con funzioni di consigliere di Tribunale amministrativo

regionale, ritenendo che "la puntuale e tassativa disciplina relativa

alle funzioni dei giudici amministrativi di primo e secondo grado

(...), stante la rigida distinzione, all'interno del ruolo, per

qualifiche" non permetterebbe di accoglierla;

che, secondo il rimettente, l'ordinamento della giurisdizione

amministrativa stabilisce una rigida correlazione tra le qualifiche e

le funzioni dei giudici amministrativi, in virtù della quale le

qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di Tribunale

amministrativo regionale sono "sostanzialmente distinte non soltanto

in ragione delle specifiche funzioni che rispettivamente vi si

connettono, ma - e soprattutto - in ragione della dotazione organica

separata e di differente consistenza numerica, nonché dei differenti

meccanismi di provvista delle relative dotazioni";

che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, le

norme e la tabella impugnate, impedendo al giudice amministrativo di

svolgere funzioni differenti da quelle corrispondenti alla qualifica

a lui attribuita e, quindi, l'applicazione della regola della

reversibilità delle funzioni prevista per i magistrati ordinari

(art. 21-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, aggiunto dalla legge

di conversione 7 agosto 1992, n. 356), violerebbero l'art. 3 della

Costituzione, in quanto realizzerebbero una non ragionevole

disparità di trattamento tra le due figure magistratuali, tenuto

conto che, per altri profili, queste sarebbero disciplinate in modo

sostanzialmente omogeneo;

che la rigida distinzione stabilita dalle disposizioni

censurate tra la qualifica di consigliere di Stato e di consigliere

di Tribunale amministrativo regionale, non permettendo la

reversibilità delle funzioni, recherebbe vulnus anche al principio

di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97

della Costituzione), in quanto impedirebbe il "proficuo svolgersi

dell'attività di giustizia", ponendosi altresì in contrasto con

l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, il quale, disponendo che

"i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di

funzioni", tutela l'indipendenza e l'imparzialità del giudice;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia, sezione I, impugna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107,

terzo comma, della Costituzione, il "combinato disposto" degli

artt. 14 e 15 della legge n. 186 del 1982 e la allegata tabella A,

nelle parti in cui pongono "su piani distinti le qualifiche di

consigliere di Stato e di consigliere di Tribunale amministrativo

regionale, con separate dotazioni organiche numericamente

differenziate" e stabiliscono che le due categorie non sono fungibili

anche per quanto riguarda le funzioni, rendendo in tal modo

inapplicabile ai magistrati amministrativi la norma che, per i

magistrati ordinari, prevede la c.d. "reversibilità delle funzioni"

(art. 21-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356

del 1992);

che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, gli

artt. 102 e 103 della Costituzione prevedono differenti ambiti e

forme di esercizio della funzione giurisdizionale, riferibili alla

magistratura ordinaria e alle altre magistrature, appunto

caratterizzate da discipline specifiche quanto alla loro

organizzazione ed alle relative garanzie costituzionali (ex plurimis,

ordinanza n. 542 del 2000), e proprio per questo l'ordinamento

vigente non contempla uniformità, oltre che di attribuzione di

funzioni, di regolamentazione dell'assetto strutturale degli uffici e

del sistema di progressione in carriera della magistratura ordinaria

e di quella amministrativa (sentenza n. 1 del 1978);

che le peculiarità di norme costituzionali ed ordinarie che,

sotto questi profili, connotano la magistratura ordinaria e la

magistratura amministrativa escludono la ipotizzata omogeneità tra

le figure poste in comparazione e tanto basta a negare l'asserita

violazione del principio di eguaglianza;

che, per quanto riguarda la censura riferita all'art. 97

della Costituzione, è costante giurisprudenza di questa Corte che il

principio di buon andamento, anche se può riguardare disposizioni

legislative concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il

loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (di recente,

ordinanza n. 204 del 2001), non impedisce, però, che al legislatore

ordinario spetti nella materia dell'organizzazione dei pubblici

uffici e dell'articolazione delle carriere un'ampia discrezionalità,

il cui esercizio può costituire oggetto del sindacato di

costituzionalità soltanto allorquando si dimostri la palese

arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della scelta (tra le

tante, ordinanza n. 296 del 2000; sentenza n. 34 del 1999);

che il rimettente non ha, invece, indicato le ragioni del

supposto contrasto delle norme impugnate con il parametro

costituzionale invocato, limitandosi ad affermare in modo apodittico

che esse violerebbero il principio di buon andamento;

che il richiamo all'art. 107, terzo comma, della Costituzione

è improprio ed erroneo in quanto, secondo un principio consolidato

nella giurisprudenza costituzionale, esso riguarda esclusivamente la

magistratura ordinaria, poiché le garanzie di indipendenza dei

giudici delle giurisdizioni speciali sono stabilite dalla legge

ordinaria ex art. 108, secondo comma, della Costituzione (tra le più

recenti, ordinanza n. 542 del 2000; sentenza n. 433 del 2000);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile

1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del

personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei

tribunali amministrativi regionali) e della allegata tabella A,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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