Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente. I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali. I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato. I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresi', le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall'articolo 6, secondo e quinto comma, della presente legge.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 434/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 e della allegata tabella A, censurati, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione, nelle parti in cui pongono “su piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di tribunale amministrativo regionale, con separate dotazioni organiche numericamente differenziate” e stabiliscono la non fungibilità tra le due categorie, anche per le funzioni, rendendo in tal modo inapplicabile ai magistrati amministrativi la norma che, per i magistrati ordinari, prevede la cd. “reversibilità delle funzioni” (art. 21-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992). La mancanza di omogeneità tra le figure di magistrati poste a raffronto, differenziate per ambiti e forme di esercizio della funzione giurisdizionale e per la previsione, riguardo alle magistrature diverse da quella ordinaria, di discipline specifiche quanto alla loro organizzazione e alle relative garanzie costituzionali, basta a negare l’asserita violazione del principio di eguaglianza. Il contrasto con il principio di buon andamento risulta poi affermato in modo apodittico, mentre il richiamo all’art. 107, terzo comma, Cost. è improprio ed erroneo, in quanto, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale, esso riguarda esclusivamente la magistratura ordinaria. - Sulle differenze tra magistratura ordinaria e altre magistrature, v., 'ex plurimis', ordinanza n. 542/2000 e sentenza n. 1/1978; con riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. le ordinanze n. 204/2001, n. 296/2000 e la sentenza n. 34/1999; riguardo alle garanzie di indipendenza e imparzialità della magistratura, v. l’ordinanza n. 542/2000 e la sentenza n. 433/2000. A.M.M.

    Art. 14 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali · Art. 15 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art15 · fonte del testo

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