Corte costituzionale

Ordinanza n. 432/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito con

modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 recante

norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari), promossi con

ordinanze emesse il 23 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Voghera, il 17 giugno 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Piacenza e il 17 giugno 1987 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Parma, iscritte

rispettivamente ai nn. 397, 415 e 701 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49,

prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Rilevato che con ordinanze emesse il 23 maggio 1987 (r.o. n.

397/87) e il 17 giugno 1987 (r.o. nn. 415 e 701/87), le Commissioni

tributarie di primo grado di Voghera, Piacenza e Parma, hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 24 (tutte le tre ordinanze), 3 (n. 397 e n. 415/87), 2 e

53 (n. 415/87), 25 (n. 701/87) Cost., dell'art. 12, primo comma, del

d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella l. 7

agosto 1982 n. 516, nella parte in cui stabilisce che "in deroga a

quanto disposto dall'art. 3 c.p.p., il processo tributario non può

essere sospeso";

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che

venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche o comunque connesse;

Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata da

questa Corte con recente sentenza (n. 349 del 1987) e che pertanto

può ora provvedersi - nulla in adverso risultando - a pronuncia di

manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.-l. 10 luglio

1982 n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982

n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 della

Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Voghera,

di Piacenza di Parma con le rispettive ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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