Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/2001

Altra decisione · depositata il 18/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle

gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi

dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),

promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 2001 dalla Corte di

appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la regione

Liguria e la E.R.O. s.n.c. ed altri, iscritta al n. 277 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16 - 1ª serie speciale, dell'anno 2001;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che la Corte d'appello di Genova, prima sezione civile,

con ordinanza emessa il 1 febbraio 2001, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della

regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni

liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2,

comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento agli

artt. 3, 24 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la sentenza di primo

grado avrebbe correttamente applicato gli artt. 6, comma 1, della

legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge 28 dicembre

1995, n. 549, i quali, nell'ambito del riordino del Servizio

sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, hanno vietato alle regioni di far gravare sulle

neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti

capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, ed hanno

previsto a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio,

successivamente trasformate in gestioni liquidatorie;

che, al riguardo, la Corte d'appello richiama il consolidato

orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette

disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo

particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già

facenti capo alle unità sanitarie locali;

che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore

le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione

delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti

giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché

oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto

trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti

istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la

legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;

che, ad avviso del giudice rimettente, detto trasferimento

altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza

obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad

un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il

soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto

istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa

dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";

che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale

esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a

lite iniziata, la Regione sottrae sé stessa "alla soggettività

processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come

parte sostanziale del rapporto obbligatorio";

che infine, secondo la Corte d'appello, le norme regionali

ostacolerebbero la riforma del servizio sanitario nazionale, in

quanto, onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi

che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni,

contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi

dovevano essere liberi da passività che ne potessero frenare od

ostacolare l'attività;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad

oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della regione Liguria n. 26 del

2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle

unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti

giuridici alle aziende istituite a norma del decreto legislativo

n. 502 del 1992;

che le norme impugnate sono state censurate dalla Corte

d'appello di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della

Costituzione;

che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione", la quale all'articolo 3 ha sostituito l'intero testo

dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle norme

costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la

restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini i

termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del

quadro normativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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