Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 537/1993
  • art. 6legge 463/1983
  • art. 11legge 638/1983
  • art. 4legge 384/1992
  • art. 6legge 103/1991

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica); del combinato disposto degli artt. 6, commi 3, 5,

6 e 7, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638 e 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 4 del

decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego nonché disposizioni

fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 6

del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in

materia previdenziale), convertito nella legge 1 giugno 1991, n.

166, promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio 1994 dal Tribunale

di Ancona, il 26 gennaio 1994 dal Tribunale di Torino, il 20 gennaio

1994 dal Tribunale di Lamezia Terme, il 5 febbraio 1994 dal Pretore

di Lecce, il 14 gennaio 1994 dal Pretore di Urbino, il 14 gennaio

1994 dal Tribunale di Ancona, il 21 gennaio 1994 dal Tribunale di

Verona, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Lecco (n. 4 ordinanze),

il 28 gennaio 1994 dal Pretore di Bolzano, il 18 gennaio 1994 dal

Tribunale di Pesaro, il 18 gennaio 1994 dal Tribunale di Belluno (n.

6 ordinanze), il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Lecco (n. 3

ordinanze), il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Ancona, il 26 gennaio

1994 dal Pretore di Brescia (n. 2 ordinanze), il 9 marzo 1994 dal

Pretore di Torino, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Lecco (n. 7

ordinanze), il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Ancona (n. 2

ordinanze), il 7 febbraio 1994 dal Pretore di Chieti, il 17 marzo

1994 dal Pretore di Prato, il 9 marzo 1994 dal Tribunale di Padova,

il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Lecco (n. 5 ordinanze), il 28

aprile 1994 dal Pretore di Campobasso, il 16 marzo 1994 dal Tribunale

di Genova (n. 5 ordinanze), l'8 febbraio 1994 dal Tribunale di

Treviso, il 17 marzo 1994 dal Tribunale di Ravenna, il 15 febbraio

1994 dal Pretore di Palmi e l'1 febbraio 1994 dal Pretore di Bari,

rispettivamente iscritte ai nn. 121, 127, 137, 138, 157, 180, 190,

194, 195, 196, 197, 201, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,

219, 223, 224, 225, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 264, 265,

277, 278, 308, 325, 326, 327, 328, 329, 369, 371, 372, 373, 374, 375,

386, 408, 410 e 444 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,

21, 23, 24, 26, 27, 28 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Rossi Cesira, Mairhofer Maria,

Amantini Olga, Santilli Marino, Cavagnini Lucia, Boniotti Angela,

Gaspari Domenico, Rovai Gino, Canneva Caterina, Luisi Teresa, e

dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di cinque analoghi procedimenti di appello

promossi dall'INPS avverso le sentenze di primo grado che avevano

riconosciuto agli appellati, titolari di pensione diretta integrata

al trattamento minimo e di pensione di riversibilità maturata in

epoca anteriore al 30 settembre 1983, il diritto alla riliquidazione

della seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo

cristallizzato alla data indicata, il Tribunale di Ancona, con cinque

ordinanze del 14 gennaio 1994, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata

viola: a) gli artt. 3 e 38 Cost. perché, prevedendo l'immediata

riduzione del trattamento pensionistico complessivo dei titolari di

più pensioni, li sottopone a un trattamento più sfavorevole di

quello previsto dall'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463,

convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per i titolari di

unica pensione, in contrasto con l'interpretazione del comma 7 del

citato art. 6 sancita dalla sentenza n. 418 del 1991 di questa Corte;

b) gli artt. 101 e 104 Cost. perché, in via di interpretazione

autentica, attribuisce all'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463

del 1983 un significato difforme dall'interpretazione prevalsa nella

giurisprudenza ordinaria;

che nel dispositivo delle ordinanze è affermato anche un

contrasto con l'art. 77 Cost., senza peraltro alcun riscontro nella

motivazione;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti alcuni dei ricorrenti chiedendo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata infondata;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 38, 101 e 104 Cost., dal Tribunale di Verona, con ordinanza

del 21 gennaio 1994, e dal Tribunale di Genova, con cinque ordinanze

in data 16 marzo 1994;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale introdotto

dall'ordinanza del Tribunale di Genova iscritta in R.O. n. 372/1994

si è costituita la parte privata, concludendo per la fondatezza

della questione;

che in tutti i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata, ed è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una declaratoria di manifesta

infondatezza;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Urbino con ordinanza del 14

gennaio 1994, dal Tribunale di Pesaro con ordinanza del 18 gennaio

1994, dal Pretore di Prato con ordinanza del 17 marzo 1994, nonché,

in riferimento al solo art. 3 Cost., dal Pretore di Torino con

ordinanza del 9 marzo 1994;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti alcuni degli assicurati chiedendo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Brescia, con ordinanza del 26

gennaio 1994, esclusivamente motivata per relationem alle

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione della Corte di

cassazione in data 26 maggio 1992 (R.O. n. 335/1992);

che nel relativo giudizio davanti alla Corte costituzionale si

è costituita la parte privata aderendo a tali argomentazioni, pur

rilevando l'inusualità del modo di motivazione adottato dal giudice

remittente;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata infondata;

che la medesima questione è stata sollevata dal Pretore di

Brescia con altra ordinanza, analogamente motivata, del 26 gennaio

1994, nella quale, congiuntamente con l'art. 11, comma 22, della

legge n. 537 del 1993, sono impugnati, in riferimento,

rispettivamente, all'art. 3 Cost. e agli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 4

del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14

novembre 1992, n. 438, e l'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103,

convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, rinviando

integralmente, per le questioni aggiuntive, alla motivazione

contenuta nell'ordinanza di rimessione emessa dallo stesso pretore in

data 13 maggio 1993 e iscritta in R.O. n. 788/1993;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la parte privata chiedendo una declaratoria di fondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata;

che la legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della

legge n. 537 del 1993 è messa in dubbio anche dal Tribunale di

Belluno con sei ordinanze in data 18 gennaio 1994, in riferimento: a)

all'art. 3 Cost., perché la norma denunciata determina

un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno già

ottenuto, con provvedimento definitivo, il riconoscimento del diritto

alla plurima integrabilità al minimo delle pensioni godute in data

anteriore al 1 ottobre 1983, con cristallizzazione della pensione di

riversibilità, e coloro che, trovandosi nella medesima situazione ed

avendo tempestivamente fatto valere la relativa pretesa, si trovano

ancora sub iudice ; b) agli artt. 24 e 113 Cost. perché la norma

denunciata invade la sfera delle funzioni riservate all'autorità

giudiziaria con conseguente lesione del diritto di difesa degli

interessati; c) agli artt. 136 e 137 Cost. perché essa vanifica le

numerose sentenze costituzionali di accoglimento intervenute in

materia;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata;

che analoga questione è stata sollevata: a) dai Tribunali di

Lecco, con diciannove ordinanze del 14 gennaio 1994, e di Padova, con

ordinanza del 9 marzo 1994, dai Pretori di Chieti e di Palmi, con

ordinanze del 7 e del 15 febbraio 1994, i quali impugnano il

combinato disposto degli artt. 11, comma 22, della legge n. 537 del

1993 e 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463 del 1983, in riferimento

agli artt. 3, 38, secondo comma, e 104 Cost.; b) dai Tribunali di

Lamezia Terme, Torino, Treviso e Ravenna e dai Pretori di Campobasso

e di Bari, con ordinanze, rispettivamente, in data 20 gennaio, 26

gennaio, 8 febbraio, 17 marzo, 28 aprile e 1 febbraio 1994, le quali

impugnano il combinato disposto degli artt. 6, comma 7, del d.-l. n.

463 del 1983 e 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, con

riferimento, variamente distribuito, agli artt. 3, 38, secondo comma,

101, 102 e 104 Cost.;

che nella maggior parte dei giudizi davanti alla Corte

costituzionale si è costituito l'INPS ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

o infondata;

che nei giudizi promossi davanti alla Corte costituzionale dalle

ordinanze dei Pretori di Chieti e di Bari si sono costituiti gli

assicurati, chiedendo che la normativa impugnata sia dichiarata

costituzionalmente illegittima;

che il Pretore di Lecce, con ordinanza del 5 febbraio 1994,

premesso che "la disposizione in esame, nonostante la sua definizione

quale norma di interpretazione autentica, presenta contenuto

innovativo rispetto a quella di cui avrebbe dovuto specificare il

significato", ha impugnato il combinato disposto degli artt. 11,

comma 22, della legge n. 537 del 1993 e 6, comma 7, del d.-l. n. 463

del 1983, limitatamente alla parte in cui dispone retroattivamente

per il periodo 1 ottobre 1983 - 31 dicembre 1993, per contrasto con

l'art. 3 Cost. e analoga questione, limitata al profilo della

retroattività, è stata sollevata, in relazione anche ai commi 3, 5

e 6 dell'art. 6, dal Pretore di Bolzano con ordinanza del 28 gennaio

1994, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale promosso

dalla seconda ordinanza, si è costituita la parte privata

concludendo per la manifesta inammissibilità della questione;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

Considerato che i giudizi introdotti dalle 53 ordinanze, avendo

per oggetto questioni identiche o analoghe, possono essere riuniti

per essere decisi con unico provvedimento;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 22, della legge n. 537 del 1993, è già stata decisa da questa

Corte, nel senso della parziale fondatezza, con sentenza n. 240 del

1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., mentre restano

assorbite le censure riferite agli artt. 24, 77, 101, 102, 104, 113,

136 e 137 Cost., anche con riguardo al combinato disposto del citato

art. 11, comma 22, e dell'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7 del d.-l. 12

settembre 1983, n. 463;

che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

d.-l. n. 384 del 1992 e dell'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991 sono

motivate esclusivamente per relationem, e pertanto devono, per questa

ragione, essere dichiarate manifestamente inammissibili, in

conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (sent. n.

173 del 1987; ord. nn. 166, 311, 552 del 1987, 234 e 405 del 1991, 28

del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) -

già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza

n. 240 del 1994 - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 77,

101, 104, 113, 136 e 137 della Costituzione, dai Tribunali di Ancona,

Belluno, Pesaro, Verona e Genova e dai Pretori di Urbino, Prato,

Brescia e Torino, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi

3, 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638 e del citato art. 11, comma 22, della legge

24 dicembre 1993, n. 537, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38,

101, 102 e 104 della Costituzione, dai Tribunali di Lecco, Lamezia

Terme, Torino, Treviso, Padova e Ravenna e dai Pretori di Bolzano,

Bari, Chieti, Lecce, Palmi e Campobasso, con le ordinanze in

epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992,

n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di

pubblico impiego nonché disposizioni fiscali), convertito nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza R.O. n.

225/94 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n.

103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella

legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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