Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1958

Altra decisione · depositata il 27/06/1958 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4

della legge della Regione Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2,

promosso con ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale d'Aosta emessa nel

procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi

Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174

del 13 luglio 1957 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle

d'Aosta del giugno 1957 ed iscritta al n. 67 del Registro ordinanze

1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione

Valle d'Aosta;

udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Pietro Bodda e Franco Pierandrei per la Regione

Valle d'Aosta.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale

di Aosta in grado di appello a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro

Luigi, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 110 del Codice

penale, dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 1 aprile 1947, n. 218, e dagli articoli 4, 13 e 14 della legge

regionale valdostana del 28 settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento

delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto -

maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, i difensori

degli imputati rinnovavano la richiesta, già presentata al Pretore, di

deferire alla Corte costituzionale l'esame della legittimità

costituzionale delle disposizioni sopra richiamate. In particolare, la

difesa del Ferro deduceva che l'art. 4 della legge regionale violasse

l'art. 2, lett. u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in

quanto l'art. 4 della legge valdostana, regolando tutto l'ordinamento

della professione dei maestri di sci, andrebbe oltre i limiti segnati

dall'art. 2, lett. u, dello Statuto regionale, che si riferisce

soltanto all'ordinamento delle scuole; che inoltre l'art. 10, lett. b e

g, della legge regionale violasse gli articoli 3, 4, 16, 41 e 120 della

Costituzione nonché gli articoli 1 e 2, prima parte, e lett. u, dello

Statuto speciale per la Valle. La difesa del Pirovano sosteneva che le

norme degli articoli 13 e 14 della legge regionale 28 settembre 1951 e

dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, in quanto mediante

l'attribuzione di un eccessivo potere discrezionale agli organi

amministrativi della Valle, impongono all'esercizio di un diritto e di

una attività lavorativa del cittadino particolari ed eccezionali

restrizioni lavorative diverse e maggiori di quelle previste dalla

legge e dal regolamento di pubblica sicurezza, sarebbero in contrasto

con alcune norme della Costituzione: a) con l'art. 4, che riconosce a

tutti i cittadini il diritto al lavoro e pone il presupposto che

l'organizzazione giuridica e sociale della Repubblica, e quindi le

norme che la realizzano, debbano essere dirette a promuovere le

condizioni che rendono effettivo questo diritto; b) con l'art. 41, che

riafferma la libertà piena della iniziativa economica privata; c) con

l'art. 120, che stabilisce non potersi limitare il diritto dei

cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la

propria professione, impiego o lavoro. Il Tribunale, con la sua

ordinanza, premesso che la difesa degli imputati aveva proposto la

questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della

legge regionale 28 settembre 1951, con la quale si impongono dei limiti

in contrasto col disposto degli articoli 4, 41 e 120, ultimo capoverso,

della Costituzione, e considerato che tale questione non appariva

manifestamente infondata e che il giudizio non poteva essere definito

indipendentemente dalla soluzione di tale questione di legittimità

costituzionale, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per

il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4

della legge regionale 28 settembre 1951.

Considerato che nell'ordinanza del Tribunale è impossibile trovare

quel minimo di elementi che è necessario per identificare la questione

di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio della Corte. Dal

troppo sintetico testo dell'ordinanza non è dato rilevare per quali

ragioni il Tribunale non abbia accolto tutte le istanze dei difensori

degli imputati, i quali avevano dedotto l'illegittimità costituzionale

di diverse disposizioni della legge regionale, fra le quali quelle

degli articoli 13 e 14, nonché di una disposizione del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, per

contrasto non soltanto con gli articoli 4, 41 e 120 della Costituzione,

ma anche con altre disposizioni della stessa Costituzione e dello

Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Dall'ordinanza non si rileva

chiaramente che cosa il giudice a quo abbia voluto decidere, giacché,

mentre parrebbe che il Tribunale avesse aderito a tutte le tesi

prospettate dai difensori, il dispositivo dell'ordinanza limita

l'enunciazione della questione di legittimità costituzionale ad alcune

soltanto delle disposizioni indicate dai difensori, ed è notevole che

fra le disposizioni denunziate dal Tribunale non si trovano alcune di

quelle, della cui inosservanza gli imputati erano stati chiamati a

rispondere. Né dall'ordinanza si può dedurre, nell'ipotesi in cui il

Tribunale avesse voluto limitare l'ambito della questione di

legittimità in confronto a quello prospettato dai difensori, se e per

quali ragioni il Tribunale avesse ritenuto manifestamente infondati

ovvero irrilevanti ai fini del decidere alcuni aspetti della questione

stessa; né - facendo un'altra ipotesi - dal testo dell'ordinanza è

possibile ricavare se, per avventura, il Tribunale avesse ritenuto che

la denunzia di alcuni articoli della legge regionale in riferimento ad

alcune disposizioni della Costituzione si riflettesse anche sulla

legittimità di altre norme della stessa legge. Ora, se è certo che la

Corte non può sindacare, nel merito, le decisioni del giudice a quo in

ordine alla manifesta infondatezza ed alla rilevanza, è altresì

pacifico che la Corte deve accertare se quel giudizio sia stato emesso

e soprattutto se la questione di legittimità costituzionale sia stata

prospettata in modo da consentire alla Corte di emettere la sua

pronuncia senza essere costretta a sostituirsi al giudice a quo in

quello che è il compito di detto giudice. Nella specie, tutto quanto

si è esposto mette in luce come l'ordinanza del Tribunale di Aosta non

offre elementi adeguati per sapere se quei giudici abbiano emesso una

decisione sopra tutti e singoli gli aspetti della questione di

legittimità costituzionale sottoposti al loro esame ed in particolare

per identificare l'esatto ambito di tale questione. E necessario,

pertanto, rinviare gli atti al Tribunale perché, dopo avere

riesaminato tutte le deduzioni delle parti sotto l'aspetto della non

manifesta infondatezza e sotto quello della rilevanza, emetta un

giudizio più adeguatamente motivato, precisando i termini della

questione sottoposta alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Aosta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1958.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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