Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/1998

Altra decisione · depositata il 12/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal tribunale di Ferrara nei confronti

della Camera dei Deputati, a seguito della delibera della Camera dei

Deputati del 14 settembre 1995, relativa all'insindacabilità delle

opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del

prof. Achille Bonito Oliva, con ricorso depositato il 15 luglio 1998

ed iscritto al n. 97 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza in data 1-3 luglio 1998 il tribunale di

Ferrara ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla

deliberazione, adottata il 14 settembre 1995, con la quale è stata

approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere

di dichiarare che i fatti per cui è in corso un procedimento civile

nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni

espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il tribunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.

37, sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha designato per

essere difeso e rappresentato gli avvocati Giandomenico Falcon e

Luigi Manzi, che con atto depositato il 15 luglio 1998 hanno

presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei termini di cui sopra, giusta procura speciale rilasciata

dal presidente del tribunale a margine del ricorso, cui è allegata

l'ordinanza del tribunale stesso;

che il giudizio civile di responsabilità pendente davanti al

tribunale di Ferrara concerne dichiarazioni espresse in un'intervista

rilasciata dal deputato Sgarbi al quotidiano "Il Giorno", ritenute

diffamatorie dal prof. Achille Bonito Oliva;

che il tribunale di Ferrara aveva proseguito il procedimento

civile nonostante la deliberazione di insindacabilità votata dalla

Camera dei deputati, e che quest'ultima aveva proposto ricorso per

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del

tribunale di Ferrara, dichiarato ammissibile dalla Corte

costituzionale con ordinanza n. 177 del 1998;

che sollevando ricorso per conflitto di attribuzione nei

confronti della Camera dei deputati, il tribunale di Ferrara chiede

ora che la Corte dichiari che - in assenza dei presupposti stabiliti

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - non spetta alla

Camera deliberare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Sgarbi per le quali è in corso il procedimento civile

intentato dal prof. Bonito Oliva, assumendo che vi è stato un uso

distorto e arbitrario del potere valutativo della Camera, a causa del

radicale difetto di riferibilità delle dichiarazioni rilasciate dal

deputato Sgarbi alle funzioni parlamentari e della natura di mero

insulto personale delle dichiarazioni stesse; e conseguentemente

chiede sia annullata la deliberazione di insindacabilità approvata

dalla Camera, che esorbitando dall'ambito dell' art. 68, primo comma,

della Costituzione contrasta con i principi dettati dagli artt. 101,

secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, Cost., nonché

dagli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost;

che, in particolare, il ricorrente contesta i presupposti della

deliberazione di insindacabilità e, cioè, che la prerogativa

costituzionale copra "tutti i comportamenti riconducibili

all'attività politica lato sensu intesa del parlamentare" e che la

sua ricorrenza non sia esclusa anche di fronte a giudizi

"oggettivamente pesanti", tali da costituire, astrattamente,

possibile oggetto di illecito.

Considerato che la richiesta di riunione del presente ricorso con

quello presentato dalla Camera dei deputati nei confronti del

tribunale di Ferrara, già dichiarato ammissibile con ordinanza n.

177 del 1998, andrà valutata unitamente al merito dei ricorsi;

che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a

decidere, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia

ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti

soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso

articolo, impregiudicata ogni definitiva decisione anche

sull'ammissibilità;

che il tribunale di Ferrara è legittimato a sollevare il

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali ad esso attribuite in relazione alla domanda di

risarcimento del danno avanzata in sede civile, in conformità al

principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale

i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in

posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono

legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v. da

ultimo ordinanze nn. 300, 261, 254 e 250 del 1998);

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in

ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione (v., fra le tante, le ordinanze nn. 261 e 254 del 1998);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il

tribunale di Ferrara lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi

presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di

dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,

Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle

loro funzioni (v. ordinanze nn. 300, 261 e 254 del 1998);

che dall'ordinanza e dal correlativo ricorso possono ricavarsi le

"ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la

materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Ferrara, Sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con

il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Ferrara, Sezione civile,

ricorrente;

b) che gli atti introduttivi del conflitto e la presente

ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei

deputati entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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