Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1,

3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.

31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma

dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286), promossi con n. 11 ordinanze emesse il 19 dicembre 2000

(n. 4 ordinanze) e il 21 dicembre 2000 (n. 7 ordinanze) dal tribunale

di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal

n. 158 al n. 161; e dal n. 197 al n. 203 del registro ordinanze 2001

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 e n. 12,

1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con quattro ordinanze in data 19 dicembre 2000

(r.o. da n. 158 a n. 161 del 2001) e con sette ordinanze in data

21 dicembre 2000 (r.o. da n. 197 a n. 203 del 2001), tutte di analogo

contenuto, il tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha

sollevato, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella

parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello

straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia

stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria;

che, con le stesse ordinanze, il tribunale di Milano ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale anche dell'art. 14, comma 3, del

medesimo decreto legislativo e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto

1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,

comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella

parte in cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al

difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del

provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal

momento della comunicazione al giudice dell'inizio della misura";

che, quanto alla prima questione, i remittenti rilevano che

le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del

trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la permanenza nel

centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero

con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto non

consentirebbero al giudice della convalida di determinare "il tempo

strettamente necessario" per il compimento delle attività indicate

al comma 1 del medesimo art. 14 (soccorso allo straniero;

accertamenti sulla sua identità o nazionalità; acquisizione di

documenti per il viaggio; reperimento del vettore) e affiderebbero

all'autorità amministrativa la scelta del momento in cui è

possibile eseguire l'espulsione, rimettendo al questore la concreta

determinazione della durata del trattenimento;

che, in relazione alla seconda questione di legittimità

costituzionale, i remittenti osservano che l'art. 14, comma 3, del

testo unico sull'immigrazione e l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999,

nella parte in cui omettono di imporre al questore, contestualmente

alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della

convalida, di provvedere ad informare dell'inizio del trattenimento

il difensore di fiducia, eventualmente nominato dallo straniero, o

quello di ufficio, desumibile dagli appositi elenchi, sarebbero in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la non

tempestività dell'avviso al difensore menomerebbe le possibilità di

difesa della persona trattenuta;

che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate

inammissibili o non fondate.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che la prima delle questioni sollevate, che investe

l'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che la durata del

trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed

assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità

giudiziaria, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la

sentenza n. 105 del 2001;

che i remittenti non adducono argomenti nuovi rispetto a

quelli già esaminati, tali da indurre questa Corte ad un diverso

orientamento;

che la seconda questione riguarda l'art. 14, comma 3, del

decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del

1999, dei quali i remittenti denunciano il contrasto con l'art. 24

della Costituzione, poiché, non prevedendo l'obbligo per il questore

di dare avviso al difensore dello straniero fin dall'adozione del

provvedimento di trattenimento o, quantomeno, dal momento della

successiva comunicazione al giudice dell'inizio di tale misura,

impedirebbero alla persona trattenuta di approntare una adeguata

difesa;

che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.

n. 394 del 1999 è inammissibile, trattandosi di disposizione

contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge;

che, in riferimento alla questione sollevata sull'art. 14,

comma 3, per violazione dell'art. 24 Cost., va rilevato che

correttamente i remittenti ritengono obbligatoria la presenza del

difensore nel procedimento di convalida del trattenimento;

che, in base al costante insegnamento di questa Corte, il

legislatore può regolare i diversi procedimenti giurisdizionali

secondo scelte discrezionali e modulare sulle caratteristiche del

tipo di procedimento prescelto l'esercizio del diritto di difesa,

purché non ne venga intaccato il nucleo irriducibile (v. ex plurimis

sentenze n. 119 del 1995; n. 220 del 1994; n. 543 e n. 351 del 1989;

e n. 202 del 1975);

che nella presente fattispecie, pur in un contesto

procedimentale ispirato ad esigenze di celerità, semplicità ed

immediatezza, l'effettività di tale diritto non viene compromessa,

potendo comunque lo straniero, fin dall'inizio del trattenimento nel

centro, ricevere visitatori provenienti dall'esterno e in particolare

il difensore che abbia eventualmente scelto ed essendogli altresì

garantita libertà di corrispondenza, anche telefonica (art. 21,

commi 1 e 3, del d.P.R. n. 394 del 1999);

che nella ipotesi in cui lo straniero trattenuto non abbia

già provveduto alla scelta di un difensore, questo gli viene

nominato d'ufficio dal giudice della convalida, lo stesso difensore

deve essere presente all'udienza e può acquisire al più tardi in

quella sede ogni elemento di conoscenza utile alla difesa;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento

all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in

epigrafe;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, del medesimo

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento

all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in

composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto

1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,

comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata,

in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di

Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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