Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13,

della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il

settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il

servizio di mensa nelle scuole), promosso con ordinanza emessa il 23

novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna - sezione di Parma, sul ricorso proposto da

Angela Genitori contro l'Università degli studi di Parma ed altro,

iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 23 novembre 1999 il Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna - sezione di Parma, in

un giudizio promosso per l'annullamento del provvedimento con il

quale il Rettore dell'Università di Parma ha respinto la domanda di

iscrizione della ricorrente al corso di laurea in medicina e

chirurgia per l'anno accademico 1998/1999, "essendosi la stessa

classificata al 398 posto su 200", ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge 14

gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario

e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle

scuole);

che, secondo il rimettente, la questione sarebbe rilevante in

quanto il provvedimento amministrativo impugnato è motivato con

esclusivo riferimento alla norma censurata, che dispone la regolare

iscrizione ai corsi universitari degli studenti nei confronti dei

quali, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento

recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria

(approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245), i giudici

amministrativi abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia

degli atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi, nonché di coloro

che, entro la medesima data, abbiano prodotto ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica;

che, riferisce ancora il Tribunale amministrativo, l'atto di

diniego dell'iscrizione è stato impugnato nel giudizio principale

sul rilievo, tra l'altro, dell'incostituzionalità della norma nella

parte in cui essa, disponendo una sanatoria, ne limita l'applicazione

a chi abbia ottenuto un'ordinanza cautelare di sospensiva, senza

considerare "l'identica situazione di chi avesse aspirato

all'ammissione ai corsi trovandosi nelle stesse condizioni di fatto

ma trascurando di opporsi in via giurisdizionale ovvero non ottenendo

una sospensiva";

che, ciò premesso, il Tribunale amministrativo rimette la

questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che sarebbe

violato in quanto la norma considera in modo diverso studenti che si

trovano nella stessa condizione sostanziale, ossia quella di non

essere utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'iscrizione,

differenziando le rispettive posizioni in base a un dato processuale,

del tutto casuale;

che secondo il rimettente sarebbero violati anche gli

artt. 4, 9 e 34 della Costituzione, in quanto la norma impugnata

favorirebbe lo studio, la cultura e l'istruzione soltanto di alcuni

soggetti e non di altri, sulla base di un criterio quello della

scelta o meno dello strumento giustiziale del tutto estraneo al

merito e alle capacità;

che, inoltre, sarebbero violati i principi di imparzialità e

buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), in

quanto l'amministrazione è costretta a operare scelte a carattere

vincolato, ammettendo o escludendo studenti in identica posizione

sostanziale sulla base di criteri "inidonei e casuali";

che, infine, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e

113 della Costituzione, interferendo sull'esercizio della funzione

giurisdizionale, in quanto "punirebbe" - oltre che gli studenti meno

litigiosi - la più rigorosa scelta di quei giudici amministrativi

che, non accordando la misura cautelare richiesta, abbiano preferito

risolvere la questione con una sentenza di merito;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità della questione

per irrilevanza: dagli atti di causa emergerebbe che la ricorrente ha

chiesto di essere iscritta per l'anno accademico 1998/1999, sul

presupposto della sua precedente esclusione dal corso di laurea in

medicina e chirurgia nel 1996, e pertanto la sanatoria contenuta

nella norma impugnata non riguarderebbe la posizione della

ricorrente, essendo riferita ai soli studenti che abbiano presentato

domanda di ammissione agli anni accademici precedenti la definitiva

disciplina del numero programmato, posta dal decreto ministeriale

n. 245 del 1997 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosicché il

ricorso, proposto a posteriori risulterebbe un artificio realizzato

al mero fine di denunciare la illegittimità costituzionale della

norma;

che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe comunque

infondata: a) quanto agli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la

posizione dei soggetti messi a confronto sarebbe differenziata,

potendo beneficiare della sanatoria soltanto coloro che hanno

continuato a manifestare l'interesse al corso di laurea prescelto,

mediante la presentazione del ricorso; b) quanto agli artt. 24 e 113,

perché la legge non ha voluto interferire con l'esercizio della

funzione giurisdizionale, ma ha inteso evitare che l'attività svolta

da studenti - ammessi con riserva ai corsi - e da docenti potesse

essere vanificata; c) quanto, infine, agli artt. 4, 9 e 34, perché

si tratta di una norma con la quale si è inteso tutelare i soggetti

venutisi a trovare in una situazione di disagio a seguito appunto

delle iscrizioni con riserva.

Considerato che il rimettente Tribunale amministrativo regionale

solleva, in riferimento a diversi parametri, questione di

costituzionalità sull'art. 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999,

n. 4, in quanto tale disposizione di "sanatoria" è applicabile a

favore degli studenti che abbiano ottenuto una ordinanza cautelare di

sospensiva degli atti amministrativi di diniego delle iscrizioni ai

corsi universitari, e non anche a favore di coloro che non abbiano

proposto ricorso dinanzi alla giurisdizione amministrativa ovvero non

abbiano ottenuto il provvedimento cautelare in discorso;

che nel sollevare la questione - poi variamente svolta in

relazione ai differenti parametri invocati, ma comunque riconducibile

pur sempre all'anzidetta censurata differenziazione - il giudice

rimettente non indica gli elementi della fattispecie che è oggetto

del giudizio cui esso è chiamato;

che, in particolare, il Tribunale amministrativo non

chiarisce le ragioni per le quali esso prende in considerazione - per

dubitarne sul piano della legittimità costituzionale - la disciplina

di sanatoria contenuta nella norma impugnata, riferibile ai soli

studenti che abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi

universitari negli anni accademici in data anteriore al limite

cronologico indicato nella stessa norma (limite rappresentato, nella

disposizione impugnata, dalla data di entrata in vigore del

regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria,

approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245), laddove,

come risulta dalle premesse della stessa ordinanza di rimessione, il

giudizio principale è stato promosso da persona che ha visto

respinta la propria domanda di iscrizione a un anno accademico

(1998/1999) successivo al suddetto sbarramento temporale;

che dalla suddetta incongruenza tra l'ambito di operatività

della norma impugnata e la condizione soggettiva dedotta nel giudizio

di merito è lecito trarre il dubbio circa l'applicabilità della

norma, anche nella sua prospettata estensione quale richiesta dal

rimettente, al caso di specie;

che pertanto la affermata rilevanza della questione risulta

apoditticamente enunciata dal Tribunale amministrativo regionale,

perché non è sorretta da una adeguata esposizione dei fatti che

consenta a questa Corte il controllo sull'effettivo apprezzamento del

requisito preliminare della rilevanza da parte del giudice

rimettente;

che alla lacuna espositiva e argomentativa anzidetta concorre

altresì la mancata considerazione della disciplina di estensione

della "sanatoria" contenuta nell'art. 5 della legge 2 agosto 1999,

n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari), anteriore

all'ordinanza di rimessione;

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge 14

gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario

e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle

scuole), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e

113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna - sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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