Corte costituzionale

Ordinanza n. 376/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo

1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale),

promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1991 dal Pretore di

Chieti, il 9 e l'11 dicembre 1991 dal Pretore di Parma, il 29 gennaio

1992 dal Pretore di Paola, il 2 e il 9 dicembre (n. 2 ordinanze) 1991

dal Pretore di Parma, rispettivamente iscritte ai nn. 79, 88, 141,

180, 181, 199 e 200 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 13, 16 e 18, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Maria Domenica Acciavatti, di

Ebe Cavaglieri, di Annina Carnevale, di Rina Morandi ed altre e di

Bruno e Bruna Boselli, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Chieti, con ordinanza 25 novembre 1991

(R.O. n. 79 del 1992), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, conv.

nella legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale prevede: a) al primo

comma, che i termini stabiliti dall'art. 47, commi secondo e terzo,

del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per

l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali; la decadenza

determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle

prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda

giudiziale; in caso di mancata proposizione di ricorso

amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai

singoli ratei; b) al secondo comma, che le disposizioni di cui al

primo comma hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai

processi che sono in corso alla data della sua entrata in vigore;

che il giudice a quo ne ha dedotto il contrasto con l'art. 38

Cost., in quanto inciderebbe sul diritto alla prestazione

previdenziale; con gli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., in quanto

qualificandosi come norma d'interpretazione autentica interferirebbe

sull'autonomia della funzione giurisdizionale del potere giudiziario;

con l'art. 3 Cost., trattando ingiustificatamente in maniera diversa

chi, al momento della sua entrata in vigore, abbia già proposto

l'azione giudiziaria da chi abbia proposto la sola domanda

amministrativa, nonché modificando sfavorevolmente, in modo

irragionevole, la disciplina dei rapporti di durata;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanze 2 dicembre 1991

(R.O. n. 181 del 1992), 9 dicembre 1991 (R.O. nn. 88, 199 e 200 del

1992) e 11 dicembre 1991 (R.O. n. 141 del 1992), ha parimenti

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 suddetto, conv. nella legge 1° giugno

1991, n. 166, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 38 e 136

Cost., in quanto tratterebbe in maniera ingiustificatamente diversa

chi al momento della sua entrata in vigore abbia proposto l'azione

giudiziaria da chi non l'abbia proposta, ricollegando

irrazionalmente, con effetto retroattivo, la perdita di diritti

previdenziali a tale mancata proposizione, modificando

irragionevolmente, in modo sfavorevole, il relativo trattamento

pensionistico, ed escludendo l'efficacia retroattiva delle sentenze

della Corte costituzionale relative all'integrazione al minimo;

Ritenuto che il Pretore di Paola, con ordinanza 29 gennaio 1992

(R.O. n. 180 del 1992), ha a sua volta sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n.

103 suddetto, conv. nella legge 1° giugno 1991, n. 166, deducendone

il contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in maniera

ingiustificatamente diversa chi al momento della sua entrata in

vigore abbia proposto l'azione giudiziaria da chi non l'abbia

proposta; con l'art. 38 Cost., avendo assoggettato a decadenza il

diritto a pensione; con l'art. 101 Cost., avendo interferito

illegittimamente sulla funzione giudiziaria;

Considerato che i giudizi così promossi riguardano la stessa

norma e sollevano questioni in parte analoghe, cosicché vanno

riuniti;

che questa Corte, con la sentenza n. 246 del 1992, ha già

dichiarato non fondate le questioni riguardanti i profili relativi

alle dedotte violazioni degli artt. 3 e 38 Cost.;

che le norme d'interpretazione autentica non interferiscono

sull'autonomia della funzione giudiziaria (Sentenze n. 6 e n. 123 del

1988; n. 167 del 1986), né violano gli artt. 24 e 25 Cost. (da

ultimo cfr. la sentenza n. 155 del 1990), cosicché i profili

inerenti alla dedotta violazione degli artt. 24, 25, 101, 102 e 104

Cost. sono manifestamente infondati;

che neppure è violato l'art. 136 Cost., in quanto tale

disposizione prevede che, quando la Corte costituzionale dichiara

l'illegittimità di una legge (o atto equiparato), la norma cessa di

avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della

decisione, mentre l'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991, non ha

ripristinato alcuna disposizione dichiarata illegittima, essendosi

limitato - in relazione all'indirizzo giurisprudenziale prevalso

nella giurisprudenza della Corte di cassazione dopo le declaratorie

d'illegittimità costituzionale alle quali si riferiscono le

ordinanze di rimessione - a sancire legislativamente che il termine

previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n.

639, è un termine di decadenza sostanziale, così come era stato

affermato precedentemente da una parte della giurisprudenza;

che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti di giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia

previdenziale), conv. nella legge 1 giugno 1991, n. 166 (Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,

recante disposizioni urgenti in materia previdenziale), sollevate con

le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38,

24, 25, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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