Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l.

14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154

(Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle

procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con

ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dalla Commissione tributaria

provinciale di Parma sul ricorso proposto dalla Schia 2 S.r.l. contro

l'Ufficio del registro di Parma, iscritta al n. 621 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento d'un

avviso di liquidazione d'imposta, con il quale l'Ufficio del registro

di Parma aveva rettificato in aumento il valore di un immobile

rispetto a quello dichiarato nella compravendita, la Commissione

tributaria di quella città ha sollevato, con ordinanza emessa il 21

gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dell'art. 12 del

d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n.

154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle

procedure di accatastamento degli immobili urbani);

che, secondo il giudice a quo, tale norma, nel prevedere il

meccanismo di valutazione automatica (o forfettaria) dell'immobile

anche in mancanza di rendita catastale purché la determinazione di

quest'ultima venga contestualmente richiesta, determina una

disparità di trattamento tra contribuenti a seconda che questi si

trovino ad avere già attribuita o non la detta rendita, dovendo

essi, nel secondo caso, sottostare alla determinazione dell'Ufficio

tecnico erariale pur quando, se superiore ai valori di mercato,

conducesse a risultati vessatori;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

dichiararsi non fondata la questione per il carattere meramente

procedimentale della normativa, atto ad escludere ogni disparità di

trattamento.

Considerato che questa Corte, scrutinando in riferimento all'art.

24 della Costituzione la stessa norma ora denunziata, ha già

affermato, con sentenza n. 463 del 1995 (non tenuta presente dal

giudice a quo), che: a) il sistema di valutazione automatica ha

carattere di "mera semplificazione", in quanto fondato sul generale

criterio delle presunzioni e successivamente esteso anche a chi non

disponga della rendita catastale, proprio per sanare la disparità di

trattamento rispetto a chi è già in possesso di tali dati; b) tale

possibilità è stata accordata prevedendo, del tutto

ragionevolmente, la facoltà del contribuente, sprovvisto di rendita,

di chiederne la determinazione al momento del trasferimento; c)

avverso l'atto di classamento l'interessato può far valere la tutela

giurisdizionale, come avviene nella generalità dei casi di

attribuzione della rendita al di fuori di una vicenda negoziale

traslativa di un diritto reale, offrendo in tale sede gli elementi

comprovanti un'erronea valutazione (tra cui il valore di mercato);

che attraverso la via della descritta impugnativa si realizza

proprio quella "dialettica" tra amministrazione e contribuente,

indicata dal giudice a quo come rimedio al denunciato vulnus (sia

all'art. 24 sia all'art. 53 Cost.), il quale consisterebbe appunto

nell'asserita impossibilità per il contribuente di "confutare le

basi di calcolo applicate unilateralmente dall'Ufficio" e dunque

nella soggezione di lui alla "terribile alea di vedersi determinare

anche una base imponibile al di fuori di ogni plausibile riferimento

al valore reale del bene";

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70,

convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia

tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di

accatastamento degli immobili urbani), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Parma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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