Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1994

Altra decisione · depositata il 27/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera

a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1993 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto da Pregnolato Alberto, iscritta al n. 722 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 23 settembre 1993 dal Tribunale di

sorveglianza di Sassari sull'istanza proposta da Costa Giovanni,

iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 20 maggio

1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15,

primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui

subordina l'ammissione del condannato al regime della semilibertà al

presupposto della collaborazione con la giustizia a norma dell'art.

58- ter della medesima legge;

che ad avviso del remittente tale norma contrasterebbe: con

l'art. 24 Cost., essendo pregiudicato il diritto di difesa,

"esplicabile anche attraverso il rifiuto a rispondere

all'interrogatorio o il ricorso alla menzogna", giacché il soggetto

interessato, ancor prima della definizione del processo a suo carico,

è posto di fronte all'alternativa se rendere o meno confessione; e

perché "il condannato che si veda costretto a confessare il fatto da

lui sempre in precedenza negato e a corroborare la confessione con la

incolpazione di altri si vede preclusa, addirittura, la possibilità

di un futuro ricorso all'eventuale istituto della revisione";

con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto la necessità di

un comportamento collaborativo "finalizzato al ricevimento della

futura contropartita" vanifica la presunzione di non colpevolezza;

con l'art. 3 Cost., sia per la discriminazione operata tra

condannati in ragione del mero titolo del reato sia per l'oggettiva

impossibilità, in taluni casi, della prestazione della

collaborazione;

con l'art. 25 Cost., in quanto tale disciplina afflittiva si

estende "indifferentemente (a) fatti commessi prima e dopo la sua

entrata in vigore";

con l'art. 27, terzo comma, Cost., poiché, pur in presenza di

un positivo accertamento della completa risocializzazione del

soggetto non collaborante, viene ad attribuirsi "aprioristicamente al

rifiuto opposto il valore di un mancato favorevole evolversi nel

soggetto stesso del processo di revisione critica del suo trascorso

delinquenziale";

che analoga questione ha sollevato il Tribunale di sorveglianza

di Sassari, con ordinanza del 23 settembre 1993, il quale ha

ravvisato il contrasto della medesima norma:

con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto tale disposizione

si applica anche a chi sia stato condannato con sentenza definitiva

anteriore alla data di entrata in vigore di essa, ed abbia espiato

già metà della pena inflitta, in violazione del principio di non

retroattività della norma penale, che deve ritenersi estendersi

anche alle "disposizioni di natura sostanziale relative alla

modalità di esecuzione della pena ed in particolare alle misure alternative alla detenzione";

con l'art. 3, secondo comma, Cost., perché l'applicazione

retroattiva della nuova disciplina concreta un diseguale trattamento

di condannati i quali abbiano parimenti espiato il periodo minimo di

pena previsto dalla legge per l'ammissione alla semilibertà, a

seconda che, prima dell'entrata in vigore della medesima disciplina,

anche per circostanze casuali, il relativo procedimento di

sorveglianza sia stato o meno definito;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza

della questione sollevata con la prima ordinanza e per l'infondatezza

di quella sollevata con la seconda;

Considerato che, per la sostanziale identità delle questioni, i

giudizi vanno riuniti ed esaminati congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 357 del 1994, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo

periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito

dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella

parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del

medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la

limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella

sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con

la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da

escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la

criminalità organizzata;

che, a causa del mutamento del contesto normativo a seguito

della suddetta pronuncia nei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici

remittenti, occorre disporre la restituzione degli atti ai medesimi

giudici, affinché valutino se le questioni da essi sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di

cassazione e al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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