Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi

secondo, terzo e quarto, del regio decreto legislativo 1° giugno

1946, n. 539 (Trattamento economico del personale non di ruolo

insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di

istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n.

1687, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 dal Tribunale

amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Zà

Vergerio Angela contro il Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale

"Calvi" di Belluno ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,

incaricata in data 5 marzo 1977 per l'insegnamento di dattilografia

in un istituto tecnico commerciale (il cui titolare era stato

collocato in congedo per malattia il 22 gennaio), aveva richiesto il

pagamento della retribuzione relativa al periodo di vacanze estive,

il T.A.R. del Veneto, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981

(pervenuta alla Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in

relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 R.D.Lgs. 1° giugno 1946, n.

539, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre

1947, n. 1687, nella parte in cui, ai commi secondo, terzo e quarto,

limita il diritto al trattamento economico per l'intero anno

scolastico ai soli docenti con incarico annuale ottenuto

anteriormente al 1° febbraio;

che, secondo il giudice a quo, l'esclusione della retribuzione

per il periodo di vacanze estive nei confronti di coloro che - come

la ricorrente - abbiano ottenuto l'incarico d'insegnamento

successivamente a questa data vulnererebbe:

a) il principio d'eguaglianza, per il diverso trattamento

adottato tra insegnanti incaricati in ragione del mero discrimine

temporale della decorrenza dell'incarico (anche alla luce degli

obblighi di disponibilità e della preclusione di altri pubblici

impieghi comunque imposta ai docenti nel periodo estivo);

b) l'art. 4 della Costituzione per il mancato riconoscimento

al docente del suo diritto al lavoro;

c) l'art. 35 della Costituzione perché non verrebbe tutelata

l'attività lavorativa che l'insegnante esplicherebbe anche durante

il periodo estivo a causa della peculiarità della sua prestazione e

del suo obbligo di partecipare agli esami autunnali;

d) l'art. 36 poiché sarebbe negata una retribuzione

proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla sopravvenuta

legislazione, in particolare all'art. 15 della legge 20 maggio 1982,

n. 270, soppressivo dell'istituto dell'incarico annuale ed istitutivo

della figura della supplenza annuale, peraltro diversamente

disciplinata;

che, nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato la

ragionevolezza della norma impugnata, la quale postula

un'"equilibrata proporzione" tra attività didattica realmente svolta

e trattamento economico;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, pervenuta alla Corte ad

oltre undici anni dalla sua emissione, prospetta l'illegittimità

costituzionale della normativa, all'epoca vigente, riguardante il

trattamento economico degli insegnanti chiamati a ricoprire incarichi

d'insegnamento su posti rimasti disponibili nel corso dell'anno;

che la limitazione della retribuzione alla durata effettiva

della prestazione in tale ipotesi è un dato costante della

legislazione in materia, riscontrabile negli artt. 15 della legge 20

maggio 1985, n. 270, e 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.

638;

che queste ultime norme sopravvenute, sostanzialmente

riproduttive della previsione denunciata ed ancora regolatrice del

processo a quo, sono state in positivo vagliate da questa Corte, la

quale, con sentenza n. 163 del 1990, ne ha escluso l'illegittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

che nella citata decisione è stata posta in risalto la

diversità sostanziale - e quindi la non confrontabilità - tra la

situazione di chi, a prescindere dall'autorità conferente, sia

officiato per un insegnamento su posto vacante per l'intero anno

scolastico e di chi sia invece chiamato su cattedre resesi

disponibili successivamente al 31 dicembre per l'assenza del

titolare;

che tale seconda ipotesi - caratterizzata dalla temporaneità

della prestazione alla cui durata è logicamente limitata la

retribuzione - è del tutto analoga a quella di cui al giudizio di

rinvio, onde la questione, per la medesima ratio, va dichiarata

manifestamente infondata;

che a identica conclusione deve pervenirsi anche con riferimento

agli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto l'affermata

adeguatezza del trattamento economico nei casi in esame trova un

razionale riscontro in quella parte della censurata disposizione che

assicura la remunerazione dell'intera mensilità per la

partecipazione agli esami autunnali, qualunque ne sia la durata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del regio

decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del

personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e

negli istituti di istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre

1947, n. 1687, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 36

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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