Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1969 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17

agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,

promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1967 dal tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la società

Squibb, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 1 febbraio 1967, pronunciata nel corso

della causa civile vertente tra Di Lonardo Francesco e la società

Squibb, il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per

violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si è costituito il

Di Lonardo, il quale ha concluso per la dichiarazione d'illegittimità

costituzionale della norma impugnata (nel nuovo testo risultante

dall'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con

sentenza n. 22 del 9 marzo 1967, questa Corte, mentre ha dichiarato

costituzionalmente illegittimi: 1) il terzo comma dell'art. 4 del R.D.

17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui limita la responsabilità

civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da

reato all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati

della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri

dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile; 2)

il quinto comma dello stesso articolo, in quanto consente che il

giudice possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio

costituisce reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione

penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare

l'ipotesi di prescrizione del reato, e le corrispondenti disposizioni

dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124, ha dichiarato invece non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, del

R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, predetto, in riferimento agli artt. 3,

primo e secondo comma, 35 e 38 della Costituzione, che era stata

sollevata dal tribunale di Milano;

che la questione attualmente sollevata riguarda le parti dell'art.

4 in relazione alle quali la questione è stata dichiarata non fondata;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda

le dedotte violazioni degli artt. 36 e 41 della Costituzione. Infatti

il richiamo al primo di detti articoli non assume autonomo rilievo

rispetto agli altri (35 e 38) presi in considerazione con la precedente

sentenza, e quanto all'art. 41 è agevole osservare come il principio

formulato al secondo comma trova, per quanto riguarda i casi di

inabilità al lavoro, le necessarie specificazioni nell'art. 38.

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per

violazione degli artt. 3, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione, promossa

con ordinanza 1 febbraio 1967 del tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari