Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, seconda

sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, con la quale è stata

dichiarata l'inammissibilità di un ricorso presentato dall'avv. Cono

Domianello per invalidità della procura difensiva e della successiva

ordinanza della stessa seconda sezione civile, 11 novembre 1998, n.

985, relativa alla correzione di errore materiale della predetta

sentenza, promosso dall'avv. Cono Domianello, con ricorso depositato

il 5 marzo 1999 ed iscritto al n. 112 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 marzo 1999, l'avv. Cono

Domianello, nella qualità di "difensore impedito nell'esercizio del

potere costituzionale della difesa (esterno all'apparato dello

Stato), dalla Corte suprema di cassazione", ha proposto ricorso per

conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato nei confronti della

Corte di cassazione, in relazione alla sentenza della medesima Corte,

seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, alla successiva

ordinanza della stessa seconda sezione civile 2 luglio-11 novembre

1998, n. 985, nonché ad ogni atto comunque presupposto o

conseguente;

che il ricorrente espone che la Corte di cassazione, con la prima

delle pronunce menzionate (sentenza 14 giugno 1996), nel decidere su

un ricorso sottoscritto dal medesimo ricorrente come difensore di

parti private, lo ha dichiarato inammissibile perché la procura,

ancorché apposta a margine dell'atto di ricorso - sia pure mediante

un timbro (utilizzato anche per la condizione di non vedente del

difensore) con legenda non espressamente riferita al giudizio di

cassazione --, non sarebbe stata individuabile come procura speciale

per il giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 365 cod. proc.

civ., adottando così un criterio di giudizio, secondo il ricorrente,

palesemente erroneo e smentito dalla successiva giurisprudenza delle

sezioni unite della stessa Corte; che per di più la Corte decidente,

con la medesima pronuncia, ha condannato il difensore alle spese del

giudizio; che la sentenza in questione recava nell'intestazione il

nome di soli quattro componenti del collegio; che, a seguito di

istanza di correzione di errore materiale presentata da una parte che

si era giovata della dichiarazione di inammissibilità del ricorso,

la Corte di cassazione, con la seconda delle pronunce impugnate

(ordinanza 2 luglio-11 novembre 1998), ha disposto la correzione

della precedente sentenza, in contrasto, secondo il ricorrente, con

la giurisprudenza dello stesso giudice di legittimità circa la

nullità di sentenze di merito nella cui intestazione manchi

l'indicazione, non desumibile dalla sentenza, di uno dei componenti

del collegio;

che, secondo il ricorrente, l'ammissibilità del conflitto

dovrebbe affermarsi in base alla considerazione che il difensore, cui

è affidato il compito della difesa tecnica, sarebbe investito, per

mezzo dell'"atto privato" di incarico, di un ufficio, svolto nella

forma di esercizio privato di una pubblica funzione avente rilievo

costituzionale; che pertanto il singolo avvocato difensore nel

processo costituirebbe un potere dello Stato, ancorché estraneo

all'apparato statale, chiamato ad operare all'interno del potere

giudiziario in funzione di controllo dell'attività del giudice, e

comunque riconducibile alla sovranità popolare e quindi

costituzionalmente protetto contro ogni forma di violazione e di

attentato; che il difensore sarebbe titolare di un "potere

costituzionale di difesa" ad esso attribuito dall'art. 24 della

Costituzione e garantito, oltre che dallo stesso art. 24, dall'art.

2 della Costituzione;

che, sempre secondo il ricorrente, la menzionata sentenza della

Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo

stesso sottoscritto, avendo impedito al difensore di portare a

compimento il mandato difensivo ricevuto, avrebbe menomato,

attraverso il cattivo esercizio delle competenze della stessa Corte,

le competenze di livello costituzionale del difensore, con lesione

degli artt. 24 e 2 della Costituzione; che, in relazione all'handicap

di cui il ricorrente è portatore, la violazione degli anzidetti

parametri costituzionali sarebbe integrata dalla violazione del

principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.),

in relazione al dovere inderogabile di solidarietà dello Stato (art.

2 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica garantita ai liberi

professionisti (art. 41 Cost.);

che, inoltre, la condanna alle spese di giudizio pronunciata nei

confronti del ricorrente, e la successiva ordinanza di correzione di

errore materiale, avrebbero contribuito ad aggravare la lamentata

menomazione dei poteri dell'avvocato.

Considerato che, nella presente fase, questa Corte è chiamata a

verificare in limine se esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla Corte stessa, insorgendo il conflitto fra

organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere

cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione

determinata per i vari poteri da norme costituzionali (art. 37, primo

e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che la contestazione di errori addebitati ad una pronuncia

giurisdizionale non può costituire, di per sé, materia di conflitto

costituzionale per il solo fatto che da quegli errori si affermi

discendere, come conseguenza o riflesso, la menomazione di una

posizione costituzionalmente garantita, ma solo quando sia contestata

la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa

contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento

dei limiti - diversi dal generale vincolo del giudice alla legge,

anche costituzionale - che essa incontra nell'ordinamento a garanzia

di altre attribuzioni costituzionali: diversamente opinando, si

verrebbe a trasformare il conflitto costituzionale in un atipico

mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici (cfr., da ultimo,

sentenza n. 27 del 1999);

che il giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello

Stato non può essere utilizzato come strumento generale di tutela

dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal

sistema della giurisdizione;

che, il ricorrente, sotto la veste di conflitto per menomazione

della funzione del difensore, propone in realtà censure relative

alla correttezza giuridica di decisioni assunte dalla Corte di

cassazione in tema di validità della procura speciale, di condanna

del difensore alle spese del giudizio e di correzione di errore

materiale, non suscettibili di configurare esorbitanze dai limiti

propri della giurisdizione, e dalle quali solo come riflesso discende

la lamentata menomazione della funzione del difensore;

che, quanto alla pronuncia dichiarativa di inammissibilità del

ricorso sottoscritto dal ricorrente - comunque debbano configurarsi,

nell'ordinamento, la funzione svolta dall'avvocato allorquando

esercita il mandato difensivo, e la figura soggettiva del difensore

-, sta di fatto che il denunciato errore del giudice di legittimità

riguarda l'applicazione delle norme sulla validità del mandato

conferito al difensore, e dunque non la disciplina o l'esercizio

della funzione defensionale, bensì unicamente l'atto negoziale

costituente il presupposto dell'esercizio della stessa funzione;

mentre la lamentata menomazione della funzione costituirebbe solo la

conseguenza della pronuncia del giudice, cui istituzionalmente spetta

decidere sui presupposti di validità degli atti del processo, posti

in essere dai vari protagonisti della vicenda giudiziale;

che, quanto alla condanna del difensore alle spese di giudizio,

si tratta di pronuncia che, pur se eventualmente erronea, si connette

alla dichiarata inammissibilità del ricorso da lui sottoscritto,

essendo stato il medesimo difensore considerato a questo fine, a

titolo individuale, come parte del giudizio: onde verrebbero in

rilievo i diritti delle parti e i rimedi per esse apprestati, e non

le funzioni del difensore;

che, quanto all'ordinanza di correzione di errore materiale, si

tratta di pronuncia su argomento e con effetti estranei all'esercizio

della funzione del difensore;

che, pertanto, non sussiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla competenza di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto nei confronti della Corte di cassazione, in

relazione alla sentenza della medesima Corte, seconda sezione civile,

14 giugno 1996, n. 5479, all'ordinanza della stessa Corte 2 luglio-11

novembre 1998, n. 985, e ad ogni atto presupposto o conseguente,

dall'avv. Cono Domianello con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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