Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

settembre 1996 dal tribunale di Patti, nel procedimento penale a

carico di Materia Antonino, iscritta al n. 1359 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Antonino

Materia, su eccezione della difesa dell'imputato, il tribunale di

Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale

del giudice che abbia respinto la richiesta di archiviazione e che,

nella successiva camera di consiglio, abbia inviato gli atti al

pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, ex art. 409,

comma 5, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma,

24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione;

Considerato che identica questione è stata già decisa con

sentenza n. 502 del 1991, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui

all'art. 409, comma 5, dello stesso codice;

che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Patti, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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