Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con

ordinanze emesse il 18 febbraio 1993 dal Pretore di Salerno - sezione

distaccata di Eboli, il 23 febbraio 1993 dal Pretore di Salerno -

sezione distaccata di Mercato S. Severino, il 19 febbraio 1993 dal

Pretore di Venezia, il 22 marzo 1993 dal Pretore di Venezia - sezione

distaccata di Mestre, il 19 febbraio (n. 2 ordinanze), il 7 e il 1°

marzo 1993 dal Pretore di Venezia ed il 3 febbraio 1993 dal Pretore

di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 179, 203, 220, 235, 243,

244, 248, 249 e 251 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 19, 21, 22 e 23 dell'anno

1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che i Pretori di Salerno, sezioni distaccate di Eboli

(con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993) e di Mercato San Severino

(con ordinanza del 23 febbraio 1993), di Venezia (con tre ordinanze

emesse il 19 febbraio 1993 e con successive ordinanze del 1° e del 7

marzo 1993), di Venezia, sezione distaccata di Mestre (con ordinanza

del 22 marzo 1993), e di Genova (con ordinanza emessa il 3 febbraio

1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza per finita

locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992,

hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e

con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di

conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due

anni, nel caso in cui "le parti non concordino sulla determinazione

del canone";

che le ordinanze di rimessione interpretano questa disposizione

nel senso che la proroga opera in modo automatico, se le parti non

hanno raggiunto l'accordo sul canone, e che il rifiuto di trattare da

parte del proprietario, quali che ne siano le ragioni, è equiparato

al mancato accordo;

che alcune ordinanze prospettano l'illegittimità della norma

nella sua interezza, altre nella parte in cui non prevede che il

locatore possa recedere dal rapporto alla prima scadenza del

contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge, o

nel corso della proroga legale, se ha necessità di disporre

dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o, più in generale,

per uno dei motivi previsti dagli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio

1978, n. 392;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o,

comunque, per l'infondatezza delle questioni, osservando in

particolare che, in base all'interpretazione congiunta del secondo

comma e del secondo comma- bis dell'art. 11 del decreto-legge n. 333

del 1992, si deve riconoscere come rilevante la necessità del

locatore, che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo

stesso le opere di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della

legge n. 392 del 1978;

Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche

o connesse, relative alla stessa disposizione legislativa, possono

essere riuniti e decisi congiuntamente;

che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità

costituzionale della proroga delle locazioni, stabilita dall'art. 11,

comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge

di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato, senza addurre

profili o argomenti nuovi, questioni che sono state già esaminate

dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto che la

limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata dalla

proroga biennale delle locazioni non contrasta con i parametri

costituzionali indicati nelle ordinanze di rimessione. Difatti la

proroga non è fine a se stessa, né tale da configurare una

sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma, limitata nel

tempo, risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire

un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal

tendenziale superamento del principio della quantificazione legale

del corrispettivo per le locazioni abitative;

che la Corte ha inoltre dichiarato infondate analoghe questioni

di legittimità costituzionale prospettate con riferimento al

rapporto tra proroga di diritto ed esigenza o necessità del locatore

di utilizzare direttamente l'immobile, in quanto la disposizione

denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la

proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e

comprovate esigenze del locatore previste dalla legge. Difatti la

disposizione è inserita in un contesto che vede esclusa la

rinnovazione del contratto, anche se sia stato stipulato un patto in

deroga, quando il locatore intenda, con attualità e concretezza,

adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere

rispettivamente previste dagli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio

1978, n. 392;

che, pertanto, le questioni ora riproposte devono essere

dichiarate manifestatamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis,

del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai

Pretori di Salerno, sezioni distaccate di Eboli e di Mercato San

Severino, di Venezia e della sezione distaccata di Mestre, di Genova,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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