Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/01/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge

10 aprile 1951, n.287 (Riordinamento dei giudizi di assise), come

sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n.795, e

dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, promosso

con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 dal Presidente della Corte

d'assise di appello di Caltanissetta sulle istanze proposte da Olla'

Luigi ed altri, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell' anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Presidente della Corte d'assise di appello di

Caltanissetta, in sede di liquidazione della indennità di missione

richiesta in misura diaria anziché oraria da taluni giudici

popolari, convocati ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 4, della legge

10 aprile 1951, n. 287, per la costituzione del collegio della

sessione, e residenti fuori della sede dell'ufficio giudiziario di

destinazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36 della citata legge 10 aprile 1951, n. 287, come

sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e

dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in

riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione;

che l'autorità rimettente, nel presupposto di una applicazione

a suo dire "lassista" della norma - "non suffragata da alcuna

giurisprudenza" - nel senso di riconoscere comunemente a detti

giudici popolari la indennità di missione giornaliera, in luogo di

quella oraria che sarebbe loro dovuta, dubita della conformità della

disposizione denunziata, così applicata, con il principio di

eguaglianza (in tal modo creandosi una disparità di trattamento fra

giudici popolari e giudici togati, cui spetta invece l'indennità

nella misura meno favorevole ragguagliata alle ore in cui la missione

si è effettivamente svolta), con il principio della giusta

retribuzione (perché le maggiori somme corrisposte a tale titolo ai

giudici popolari verrebbero a costituire una elargizione senza causa,

non proporzionata alla qualità del lavoro svolto), con il principio

del buon funzionamento della pubblica amministrazione (cui è

comunque collegata una corretta gestione della spesa pubblica) e con

il principio della capacità contributiva (perché tali emolumenti

aggiuntivi, "camuffati" come rimborso delle spese di soggiorno,

sarebbero esenti da imposte, così favorendosi anche l'evasione

tributaria);

che non si sono costituite le parti private, mentre è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo il

difetto, nel giudice rimettente, della legittimazione a sollevare

incidenti di costituzionalità in sede di liquidazione delle

indennità di missione, ovverosia in un procedimento di natura

amministrativa, come è fatto palese dalle disposizioni in materia,

che attribuiscono il potere autorizzatorio, certificativo e

liquidativo delle indennità medesime al capo dell'ufficio, il quale,

nella specie, è appunto il Presidente della Corte d'assise di

appello;

che, sotto altro profilo, l'Avvocatura generale dello Stato

eccepisce la inammissibilità della questione, in quanto basata

esclusivamente su una interpretazione e su una applicazione in via

amministrativa della norma denunciata, non suffragata da alcuna

giurisprudenza.

Considerato che la prima eccezione di inammissibilità della

questione, formulata dall'Avvocatura generale dello Stato in

rappresentanza dell'interveniente, è fondata;

che, difatti, il procedimento di liquidazione della indennità

di missione ai giudici popolari non ha natura di "giudizio" (art. 1

della legge costituzionale n. 1 del 1948), non avendo il giudice

rimettente esercitato in concreto funzioni giurisdizionali risolutive

di una lite o di volontaria giurisdizione, bensì, nella veste di

direttore dell'ufficio giudiziario, funzioni amministrative (sentenze

nn. 132 del 1973, 72 del 1975, 96 del 1976, 103 e 166 del 1984, 115

del 1986, e ordinanze nn. 93 e 307 del 1984), sì che, ai sensi

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è legittimato a

sollevare incidente di costituzionalità;

che, pertanto, mancando uno dei presupposti necessari per la

legittima instaurazione di un processo costituzionale, la questione

è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951,

n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), come sostituito dagli

artt. 1 della legge 25 ottobre 1982, n.795, e 12 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Presidente della Corte

di assise di appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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